Come rivedere la legge sul diritto d’autore in maniera favorevole allo sviluppo della cultura, della formazione e dell’informazione nel web nazionale

IL DIRITTO ALLA CULTURA
FAIR USE NO COPYRIGHT


LE PROPOSTE 1-2-3-4-5-6-7-8

Come rivedere la legge sul diritto d’autore in maniera favorevole allo sviluppo della cultura, della formazione e dell’informazione nel web nazionale

All’origine dell’atteggiamento rigido che la Siae sta tenendo in questi ultimi tempi nei confronti dei siti didattici, culturali e informativi che utilizzano materiali protetti dalla legge sul diritto d’autore (n. 633/1941) è la mancata chiarezza su ciò che rende “commerciale” un sito web.

A tutt’oggi non esiste una definizione di “sito commerciale” comprensiva di tutte le forme di marketing esistenti in rete, che non sia cioè semplicemente inclusiva di quelle operazioni consuete di business che si riscontrano nella vita reale.

Indubbiamente un sito è “commerciale” quando il suo amministratore o comunque il proprietario del dominio è iscritto al registro delle imprese, possiede una partita iva e fa business to consumer e/o business to business, rilasciando, per le operazioni di vendita, una regolare fattura. Un sito è commerciale quando esiste la possibilità di vendere e acquistare, pubblicamente o in un’area privata, in maniera legale, determinati articoli o beni materiali o immateriali, servizi o contenuti digitali.

Una tale definizione però, pur essendo molto ampia, non riesce a includere tutte quelle tipologie di siti che a vario titolo risultano essere coinvolti in operazioni che in qualche misura possono essere definite di tipo “commerciale”.

Infatti un sito può essere definito “commerciale” anche quando:

  1. obbliga all’uso di dialer telefonici per accedere ai propri contenuti;
  2. obbliga all’acquisto di un abbonamento che permette l’accesso a un’area riservata;
  3. obbliga alla visione di banner pubblicitari per poter fruire di determinati contenuti (in tal caso i banner appaiono o direttamente dentro un testo, o preventivamente, prima di poter accedere a un determinato contenuto, o all’interno di una pop-up, che si sovrappone alla pagina web);
  4. obbliga a cliccare su questi banner;
  5. in generale obbliga all’uso di un qualsivoglia strumento di pagamento o induce espressamente a compiere una qualche azione che si può definire di “marketing”.

In tutti questi casi non avrebbe senso permettere l’uso, da parte del gestore o proprietario del sito, di materiale protetto senza obbligo di pagarne i relativi diritti. Chi fa un qualunque uso commerciale dei propri contenuti digitali, è tenuto a pagare il diritto d’autore, là dove questo viene legalmente preteso.

Tuttavia la stragrande maggioranza dei siti didattici e culturali, nel web nazionale, non sono commerciali, e per le seguenti motivazioni:

  1. i loro contenuti digitali, beni materiali o immateriali, servizi d’ogni genere, vengono forniti a titolo gratuito, senza obbligo ad alcuna azione di tipo commerciale;
  2. generalmente detti siti offrono la possibilità di riprodurre i loro contenuti, fatta salva la citazione della fonte;
  3. sempre più spesso questi siti dichiarano di avvalersi esplicitamente, nella loro home page, di una licenza di tipo “creative commons”;
  4. questi siti in sostanza vivono già in un regime di “fair use”, avvalendosi della possibilità di uno scambio incessante, reciproco, dei contenuti digitali presenti nel web mondiale;
  5. quando questi siti si avvalgono di talune forme pubblicitarie, oggi molto diffuse (come p.es. gli ad-sense di Google), queste non interferiscono mai, in alcuna maniera, con la fruizione immediata e integrale dei contenuti digitali offerti, e gi introiti di tali sponsorizzazioni risultano del tutto irrisori rispetto alle spese vive e al costo del tempo impiegato per la gestione dei suddetti siti. È peraltro rarissimo che uno sponsor paghi solo per il fatto di essere presente in un determinato sito didattico o culturale. È noto infatti che i grandi siti collettori di pubblicità o sono gli stessi che nella vita reale detengono le leve del potere mediatico, oppure quelli che riescono a coinvolgere ogni giorno migliaia di utenti.

I problemi subentrano (e il caso di Wikipedia è il più emblematico di tutti) quando questi siti utilizzano materiali protetti dal diritto d’autore, come immagini, musiche, testi, animazioni ecc.

Fino ad oggi si pensava che per i siti non profit fosse sufficiente citare la fonte e, relativamente all’uso delle immagini, non si era mai pensato che l'uso, ampiamente praticato in rete, di un formato così povero di contenuto digitale come il JPEG, potesse costituire una violazione dei diritti d’autore altrui.

Per quanto riguarda i testi, nessuno s’è mai sognato di mettere online dei testi integrali, ancora sotto copyright, pubblicati dagli editori. Tutti sanno infatti che devono passare 70 anni dalla morte dell’autore e generalmente ci si sente autorizzati a riprodurre solo quei testi che vengono pubblicati sul sito “storico” di Alice, la cui rilevanza nazionale ha indotto altri siti (p.es. Intratext) a seguirne l’esempio, sulla scia di quanto si sta già facendo a livello internazionale.

Discorso completamente diverso è quello relativo alla musica, dove fino a ieri si pensava che files meramente digitali e privi di interpretazioni canore, e quindi facilmente riproducibili da parte di chi conosce la musica, come p.es. i MIDI, potessero essere liberamente utilizzabili in siti non profit. Nonostante questo nessuno ha mai pensato di poter fruire di analoga libertà nei confronti dei files audio detti “MP3”, pur essendo questi una versione degradata dei classici “WAV”.

In ogni caso le recenti, inedite, posizioni della Siae hanno posto seri problemi, in rete, non tanto in riferimento a testi o canzoni, quanto piuttosto in riferimento alle immagini. Per la prima volta il mondo didattico e culturale nazionale ha dovuto constatare, spesso a proprie spese, che l’uso non autorizzato di immagini JPEG in siti non commerciali costituisce una violazione del diritto d’autore.

La Siae ovviamente sa di non poter contrapporre meccanicamente il diritto d’autore al diritto costituzionale a una cultura libera, gratuita e pubblica; e tuttavia, sapendo anche che al momento non esiste una definizione sufficientemente chiara di “sito commerciale”, tende ad approfittare delle lacune legislative mettendo sullo stesso piano i siti didattico-culturali con quelli commerciali, ovvero ponendo differenze soltanto sull’entità degli importi dovuti.

Ora è ovviamente impossibile aspettarsi dalla Siae una proposta utile allo sviluppo del diritto alla cultura. La Siae difende il diritto d’autore e quindi solo il Parlamento può fare in modo che questo diritto non vada a danneggiare quello alla cultura e alla formazione in generale, che in rete ha avuto un grande sviluppo.

Dunque quali possono essere le proposte che il governo in carica può fare al Parlamento in ordine a una modifica della legge sul diritto d’autore che non penalizzi le attività culturali e didattiche della rete nazionale?

Le proposte potrebbero essere le seguenti:

  1. censire tutti i siti nazionali che dichiarano non solo di essere didattici o culturali o semplicemente informativi, ma anche di essere disponibili a sottoporsi a una licenza di tipo “creative commons” e ad accettare il regime del “fair use”, il che in sostanza significa che tutti i loro contenuti possono essere riprodotti integralmente in siti della medesima tipologia, a condizione che venga citata la fonte e che nessun contenuto digitale possa essere oggetto di commercio;
  2. approntare un albo nazionale a cui possano gratuitamente iscriversi gli operatori didattici e/o culturali di detti siti (e di quelli futuri), disposti ad accettare le regole del “fair use”, onde poter beneficiare del libero utilizzo di materiali protetti dal diritto d’autore;
  3. incaricare la Siae e altri enti preposti alla tutela del copyright a concedere a detti siti una liberatoria, valida a livello internazionale, per l’utilizzo a titolo gratuito e pubblico di materiali protetti dal diritto d’autore;
  4. autorizzare un uso didattico, culturale, informativo, parziale o integrale, di opere tutelate dal diritto d’autore, alle seguenti condizioni: che l’opera non venga alterata o modificata in modo da pregiudicare la paternità del suo autore; che pur in presenza di alterazioni o modificazioni si possa sempre e comunque risalire in maniera evidente all’originale integro; che lo scopo dell’utilizzo sia manifestamente privo di alcun fine di lucro; che venga sempre citato il legittimo proprietario dell’opera in oggetto; che venga riportato, quando necessario, il nome della sede in cui l’opera è collocata, onde poterla identificare in maniera certa. Con l’espressione “assenza di fine di lucro”, relativa alla natura di un sito commerciale, s’intende che la fruizione integrale dell’opera deve restare assolutamente gratuita e non può essere in alcun modo vincolata all’utilizzo di qualsivoglia forma di azione commerciale o di pubblicità o di marketing.

Qui si può concludere dicendo che la scelta del “fair use” non sarebbe affatto penalizzante per il copyright. Lo dimostrano i dati provenienti dagli Usa, dove da tempo si è adottata questa regolamentazione nell’uso delle opere protette. Stando infatti alle stime della Computer and Communications Industry Association, se nell’ultimo decennio il copyright ha permesso un giro d’affari di circa 1,3 trilioni di dollari, il fair use avrebbe raggiunto la cifra dei 2,2 trilioni. Le attività e le industrie che dipendono dal fair use costituiscono un sesto dell'intero prodotto interno lordo degli Stati Uniti ed hanno finora generato 11 milioni di posti di lavoro.  


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Enrico Galavotti - Homolaicus - Sezione Diritto
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Aggiornamento: 22/04/2015