Glossario della Corte costituzionale

LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE


Glossario della Corte costituzionale

Abstract: È una indicazione sommaria dei contenuti e del tono dell'articolo o saggio apparso su riviste giuridiche riguardante le pronunce della Corte e il loro eventuale seguito (giurisdizionale o legislativo).

Atti delle parti (o Memorie): Atti della parte e della controparte e dell'Avvocatura dello Stato che vengono depositati prima della udienza fissata.

Atto censurato o impugnato: È un qualsiasi atto (legislativo e non), azione intrapresa o anche una omissione che dà origine a una questione di costituzionalità o a un conflitto tra poteri o tra enti.

Atto di promovimento: È l'atto con cui formalmente l'autorità proponente (rimettente) o ricorrente (giudice a quo) chiede alla Corte Costituzionale di intervenire a risolvere controversie sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge ovvero di dirimere conflitti di attribuzione tra Enti o tra poteri. Per atti di promovimento si intendono: ordinanze di rimessione in via incidentale e ricorsi (in via principale e per conflitto di attribuzione).

Auspici, moniti: Inviti particolari o raccomandazioni inseriti nella decisione con i quali la Corte auspica l'intervento con particolari provvedimenti da parte di organo istituzionale (ad esempio, il legislatore).

Autorità rimettente o ricorrente: È il giudice che, nel corso di un processo, sospende la decisione e rimette alla Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale di una norma, oppure la parte ricorrente nel giudizio in via principale o nei conflitti di attribuzione.

Camera di consiglio: Sede per la deliberazione delle decisioni sulle varie questioni. Sono esaminate le questioni che non si svolgono in udienza pubblica o quelle fissate direttamente in camera di consiglio (per manifesta infondatezza).

Conflitto: Controversia insorta tra poteri dello Stato o tra Enti (Stato e Regioni).

Decisione (o Pronuncia): È la pronuncia emessa con riguardo ad una questione pervenuta. Consta del dispositivo (parte conclusiva che enuncia la decisione in forma sintetica) e della motivazione (ossia l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione). Una pronuncia può essere emessa nella forma di ordinanza o di sentenza.

Dispositivo: È la parte conclusiva della pronuncia della Corte introdotta dal verbo "dichiara", "dispone" o "ordina".

Epigrafe: Parte della pronuncia con l'indicazione dei componenti il collegio, degli estremi dell'atto di promovimento, dell'udienza o camera di consiglio nella quale è stata trattata la questione, dei giudici relatori e degli avvocati.

Formazione dei ruoli: È l'attività con cui si definiscono per ogni udienza o camera di consiglio, le questioni da discutere.

Gazzetta Ufficiale (G.U.): Gazzetta Ufficiale nella quale sono pubblicati gli atti di promovimento e le decisioni della Corte.

Giudice a quo: È il giudice che, nel corso di un processo, sospende la decisione e rimette alla Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale di una norma.

Giudizio in via incidentale (Ordinanza di rimessione): Si intendono i giudizi promossi con "incidente di costituzionalità" scaturiti nel corso di un giudizio davanti a un giudice comune che rimette la questione alla Corte con un atto di promovimento denominato "ordinanza".

Giudizio in via principale (o Ricorso): Si intendono i giudizi promossi con ricorso diretto alla Corte con il quale le parti sollevano una questione di legittimità costituzionale.

Giudizio per conflitti di attribuzione (o Conflitto): Si intendono i giudizi promossi a seguito di un conflitto di attribuzione tra Enti (Stato, Regioni, Province autonome) o tra poteri dello Stato (esecutivo, giurisdizionale, legislativo).

Indici: Sono elenchi di atti oggetto dei giudizi e dei parametri nonché delle materie. Sono di tipo analitico/alfabetico e legislativo.

Informatica giudiziaria: Copre una sfera di esigenze legate allo svolgimento delle attività pratiche in cui gradualmente si realizza la procedura costituzionale. Utilizza dati in forma estremamente sintetica e non specialistica.

Informatica giuridica: Offre informazioni derivate dall'analisi, dalla ricerca e dallo studio delle questioni sottoposte al giudizio della Corte e delle relative decisioni.

Iscrizione a ruolo (o Fissazione del ruolo): Operazione con cui si stabilisce il ruolo della causa.

Jus superveniens: Normativa sopravvenuta che può modificare il quadro normativo di riferimento della questione sollevata o le norme censurate.

Massime delle decisioni: Elaborazione in forma sintetica del "decisum" e della "ratio" della decisione della Corte.

Materia: È l'indicazione dell'argomento trattato nell'atto di promovimento o nella decisione.

Nesso: Tipo di correlazione esistente tra due atti normativi.

Norma impugnata (o Norma censurata): È la norma avente forza di legge (Legge, Decreto Legge, Decreto Legislativo, ecc.) che si ritiene essere in contrasto con la Costituzione.

Note a sentenze: Commenti tratti da riviste o pubblicazioni specialistiche a decisioni della Corte.

Oggetto della questione: Descrizione dei termini normativi e sostanziali della questione.

Ordinanza: È una delle due "forme" di decisioni cui perviene la Corte. Indica il provvedimento in forma succinta (succintamente motivata) adottato dalla Corte.

Ordinanza di correzione di errori materiali: È un provvedimento adottato per la correzione di errori materiali o di omissioni occorsi in precedenti pronunce.

Ordinanza di rimessione (o atto di rimessione): Atto di promovimento nei giudizi in via incidentale.

Ordinanza dibattimentale: È una decisione adottata in camera di consiglio nel corso di una udienza pubblica, per decidere in merito ad una questione ritenuta pregiudiziale al proseguimento del giudizio. Tali ordinanze non sono registrate con un numero proprio, ma sono pubblicate in allegato alla decisione finale.

Ordinanza istruttoria: È l'atto con cui formalmente la Corte richiede a determinate autorità istituzionali (Ministeri, Camera, Senato, ecc.) specifiche informazioni in relazione a date questioni, per poter decidere.

Ordinanza sospensiva: È l'atto con cui formalmente la Corte sospende gli effetti degli atti impugnati in sede di conflitto.

Parametri costituzionali: Articoli della Costituzione o di leggi costituzionali che si suppongono violati.

Parti accessorie o eventuali del dispositivo: Aggiunte non necessarie al dispositivo, relative ad adempimenti conseguenti alla decisione adottata (ad es. comunicazioni e notificazioni).

Precedenti generici decisi: Precedenti pronunce con elementi di collegamento con altre pronunce.

Precedenti generici pendenti: Precedenti pronunce con elementi di collegamento con altre questioni da decidere.

Precedenti specifici decisi: Precedenti pronunce sulla stessa questione.

Precedenti specifici pendenti: Precedenti questioni in corso di esame e di decisione.

Pregiudiziali (o eccezioni): Eccezioni preliminari di inammissibilità o irricivibilità degli atti di promovimento dei giudizi.

Processo (o giudizio): È l'insieme delle attività previste e disciplinate dalle norme processuali: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale.

Questione: La questione è una aggregazione di atti di promovimento che hanno in generale impugnato un insieme comune di norme: è sulle questioni che la Corte pronuncerà le proprie decisioni. Più in dettaglio: la questione è una aggregazione di atti di promovimento che impugnano la stessa norma e che hanno gli stessi parametri costituzionali oppure un sottoinsieme di parametri costituzionali rispetto ad un atto di promovimento considerato come principale. È il quesito posto alla Corte sulla costituzionalità di date norme sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.

Recte: Rettifica a fronte di errori, omissioni , ecc. contenuti nell'atto di promovimento.

Repertori giurisprudenziali: Pubblicazioni con sistemazione ragionata delle decisioni della Corte dal punto di vista processuale e per tipo di giudizio.

Ricorso: Atto di promovimento nei giudizi in via principale e per conflitto di attribuzione.

Riferimenti normativi: Riferimenti ad atti normativi o a norme di legge contenuti nell'atto di promovimento o nelle pronunce della Corte.

Rilievi: Osservazioni e note alle questioni sollevate, contenuti in apposite schede preparatorie dell'Ufficio Ruolo.

Ruolo: Elenco nel quale sono registrate ufficialmente le questioni che saranno discusse (e gli atti che le compongono), la data dell'udienza, il giudice relatore, ecc.

Seguiti giurisprudenziali e legislativi delle decisioni: Sono le applicazioni in via giurisprudenziale delle decisioni della Corte o il" seguito" legislativo promosso successivamente alle decisioni della Corte.

Sentenza: È la "forma" tipica della pronuncia adottata dalla Corte.

Sommario: È l'indice cronologico della Raccolta Ufficiale in cui si riportano gli estremi delle pronunce con i relativi titoletti.

Tertia comparationis: Norme legislative poste a raffronto con quelle specificamente censurate.

Tipo di giudizio: È il particolare giudizio (in via incidentale, in via principale o per conflitto) introdotto davanti alla Corte.

Titoletto (o neretto): Espressione concisa, a mò di titolo articolato in più passaggi, dei termini della questione e dell'esito della decisione adottata.

Udienza pubblica (o seduta pubblica): Riunione della Corte aperta al pubblico, nella quale le questioni vengono trattate con la relazione del giudice incaricato e con l'intervento degli avvocati delle parti e del foro erariale.

Fonte: www.cortecostituzionale.it


Le immagini sono state prese dal sito Foto Mulazzani

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Enrico Galavotti - Homolaicus - Sezione Linguaggi
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Aggiornamento: 11/12/2018