Oltre a questi testi, vi sono alcune disposizioni previste dalla Legge Mammì (n. 223/90), nonché alcune disposizioni del Codice civile, in particolare quelle riguardanti la concorrenza sleale, il diritto d'autore, i diritti di proprietà, il diritto sui nomi e sui marchi e i diritti di una persona sull'utilizzo della sua immagine.
Da ricordare anche l'art. 12 della L. 447/1995 che vieta alle radio e alle tv di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.
Su alcune materie hanno competenza a intervenire il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e il Garante della concorrenza e del mercato.
Alcuni settori merceologici godono di particolari tutele. Infatti, le pubblicità sui prodotti farmaceutici, sui presìdi medico-chirurghi e sui prodotti dietetici devono essere approvate dal Ministero della sanità. La pubblicità per i "prodotti da fumo" è vietata in Italia da più di 20 anni. La pubblicità sulle emittenti RAI è sottoposta al controllo preventivo della Sacis.
Il Giurì dell'autodisciplina pubblicitaria esiste dal 1966 e ha esaminato oltre 3.000 casi, emettendo oltre 1.500 "pronunce": il codice di autodisciplina e le "pronunce" del Giurì costituiscono un punto di riferimento anche per la magistratura ordinaria.
Negli ultimi anni, a riprova della maggiore consapevolezza dei consumatori, sono notevolmente aumentate le denunce all'Autorità Antitrust per pubblicità ingannevoli.
Tra le agenzie pubblicitarie e le principali emittenti televisive sono stati stipulati degli accordi in ordine alle modalità d'inserimento della pubblicità televisiva ai fini della qualità ottimanale:
- Accordo UPA/ASSAP/ASSOMEDIA/SIPRA (22/03/95) - Accordo UPA/ASSAP/ASSOMEDIA/FININVEST (16/01/96). - Codice di tutela dei Minori (05/02/97)