LEGGI E SENTENZE
La legge fondamentale sul diritto d'autore è la
n. 633 del 22
aprile 1941.
Legge 22 maggio 2004, n.
128
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 68
Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
Legge 18 agosto 2000, n.
248
La normativa
italiana sul diritto d'autore
Recepita la direttiva comunitaria 2001/84/CE: Arte, diritti d’autore a vita e 70
anni ad eredi
Legge 1 marzo 2002, n. 39: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001"
Un nuovo regolamento per libri, opuscoli, periodici e molti altri tipi di
materiale
Deposito legale dei documenti per uso pubblico
I trasgressori saranno punti con una multa da 154 a 1032 euro: Diritto d’autore
anche sul web
Diritto d'autore:
commercializzazione dei supporti e concorso con la ricettazione
Cassazione, SS.UU. penali, sentenza 20.12.2005 n. 47164
Valgono le regole del diritto d'autore: La home page come la copertina di un
libro
Musei e beni
culturali: autorizzazioni per fotografare opere d'arte
ex legge Ronchey - legge 4 del 14.1.1993
ex Testo Unico Beni Ambientali - D.Lg.vo 29 ottobre 1999 n. 490
ora: Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (in vigore dal 1 maggio 2004)
Minimo il danno provocato da chi, per bisogno, vende illegalmente
Non punibili gli extracomunitari per i Cd contraffatti
Proposta
di modifica alla legge n. 248/2000 dei senatori Semenzato e Pieroni
Modificato l'art. 2. della legge n. 633 del 22 aprile 1941
(Usi liberi didattici ed enciclopedici).
Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 è
inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a
titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso
didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo
di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito
il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso
didattico o enciclopedico di cui al precedente periodo». |