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LE RACCOMANDATE 1-2-3SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) DIREZIONE GENERALE Oggetto: Violazione dei diritti di riproduzione sul sito internet www.homolaicus.com Periodo agosto 2002 / gennaio 2007. Fra le opere tutelate la Legge 22.4.194 n. 633 considera, espressamente, ex art. 2 n. 4 L. 633/41: "le opere della scultura, della pittura, dell'arte, del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia...". Ai sensi dell'art. 12 della L. 633/41 è riservato all'autore dell'opera dell'ingegno: diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni firma e modo, originate o derivato, limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti". Il legislatore ha dunque riservato all'autore ogni attività che astrattamente possa essere lucrativa, indipendentemente dal fatto che l'uso o lo sfruttamento dell'opera procuri, nella fattispecie concreta, un vantaggio economico diretto. L’art. 13 L. 633/41 definisce it diritto esclusivo di riproduzione come quello che ha per oggetto: "la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o firma, come da copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia... ed ogni altro procedimento di riproduzione". Il legislatore italiano, novellando detta disposizione di legge con il D. L.vo 9.4.2003 n. 68 (attuativo della direttiva CE 01/29), ha configurato la violazione del diritto esclusivo di riproduzione anche qualora la riproduzione dell'opera sia: solo parziale ("in tutto o in parte”); avvenga in forma digitale attraverso la visualizzazione ("temporanea o permanente". v. anche Auteri, "Internet ed il contenuto del diritto di autore", in AIDA, 1996, pag. 83; Ricolfi, "Internet e la libere utilizzazioni", in AIDA, 1996, pag. 115) o sia effettuata indirettamente. Si è infatti riconosciuto che già la digitalizzazione di un'opera costituisce una forma di utilizzazione della stessa, sia in forma di traduzione che di riproduzione, cosi come vengono considerate atti di riproduzione l'uploading ed il downloading. (v. da ultimo Trib, Catania 25-29 giugno 2004 n. 2286: "i file contenenti testi scritti — o di qualunque altra opera dell'ingegno sia essa musicale, fotografica o dell'arte figurativa n.d.r.-, rinvenibili nella rete telematica in veste elettronica godono senza dubbio della medesima protezione e tutela delle opere letterarie tradizionali in cui sono sempre convertibili, trattandosi comunque di attività intellettuale dell'uomo a prescindere dalla natura del supporto veicolare dell'espressione artistica e del giudizio di valore sull'apporto artistico”). Il diritto di riproduzione è, in particolare, riconosciuto per le opere di pittura i cui originali esistono in esemplare unico e la cui riproduzione costituisce il principale, se non l’unico, modo di esplicazione del diritto patrimoniale di autore. Le opere appartenenti alla c.d. "arte figurativa" si caratterizzano, infatti, per la “materializzazione" in quanto la creazione intellettuale si immedesima nella materia essendo l'opera direttamente espressa in figure (v. per tutti M. Fabiani "Diritto d'Autore e diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, 2004 pag. 72 ss.). Il legislatore, al fine dunque di tutelare la individualità dell'opera nella estrinsecazione materiale originale - nella fattispecie delle opere figurative costituita da un unicum irripetibile - ha voluto dunque proteggere l’utilizzazione economica che può effettuare l’autore. Il criterio di valutazione dell'esistenza o meno della riproduzione è quello di "qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera in grado di inserirsi sul mercato della riproduzione" (Cass, sent. 11343 del 12.7.96). La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza innanzi citata, confermando la voluntas legis cosi come brevemente sopra esposta, ha statuito infatti che l’art. 13 L. 633/41 stabilisce che: "oggetto del diritto esclusivo di riprodurre l’opera è la moltiplicazione della stessa con ogni mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografica, la incisione, la fotografia ed altro "e che non è vietata solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche ("in quanto ripetenti tutte le sue dimensioni nello spazio cosi da moltiplicare se possibile lo stesso messaggio estetico"), ma anche qualunque tipo di riproduzione in grado di inserirsi nel mercato della riproduzione. La Corte di legittimità ha, infine, specificato che la riproduzione, seppur in scala ridotta rispetto all'originale dell'opera d'arte figurativa, è pur sempre lesiva del diritto d'autore che spetta all'artista avente diritto. La legge attribuisce all’autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale o derivato (art. 12 Legge 633/41). Viene, cioè, riservata, al titolare del diritto d'autore ogni utilizzazione che abbia una rilevanza economica e che possa incidere sulle probabilità di guadagno dell'autore. E' principio consolidato sia in dottrina (Ascarelli pag. 732; Greco-Vercellone, “Il diritto d'autore", Jarach "Manuale del diritto d'autore") che in giurisprudenza (ex plurimis Cass. 12507/1992; Trib. Milano 4.6.1998, in AIDA, 98, p. 571; C. App. Genova 7.12.1994; Trib. Venezia 19.1.60, in "Foro pad.") quello secondo il quale l'esclusiva comprende ogni attività che astrattamente possa essere lucrativa e, con ciò, indipendentemente dal fatto che l'uso o lo sfruttamento dell'opera procuri un vantaggio economico diretto. Il legislatore, attribuendo all'autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera, vuole infatti riservargli non solo ogni utilità economica che possa derivare dallo sfruttamento della stessa, costituendo questa il prodotto della sua attività di creazione quale "particolare espressione del lavoro intellettuale” (art. 6 L 633/ 41 e art. 2576 c.c.), ma anche l'esercizio di un potere di controllo sul mercato dell'opera. Rientrano, quindi, nel diritto riservato all'autore tutte le utilizzazioni dell'opera che possano incidere sulle probabilità di guadagno dell'autore o dei suoi eredi. L'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione di cui all'art. 70 L. 633/41 é da interpretarsi, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, restrittivamente e rigorosamente. Considerato, inoltre, che la norma, testualmente, liberalizza "il riassunto, la citazione o la riproduzione di "brani o parti di opere, l’art 70 L. 633/41 non trova applicazione in ipotesi di riproduzione integrale dell'opera citata. La conseguenza di tale impostazione è l'esclusione a priori dell'applicabilità dell'art. 70 L. 633/41 ad alcune categorie di opere dell'ingegno (tipicamente quelle dell'arte figurativa) per le quali la citazione necessariamente comporta la riproduzione integrale dell'opera (v. Cass, 96/11343; Cass. 92/412; Trib. Milano 10.2.2000 etc.). Il fondamento della privativa autorale dunque, è da ricondursi ad interessi analoghi a quelli su cui si fonda it riconoscimento costituzionale del diritto di proprietà (artt. 35, 42 Cost) ed esigenze di tutela del lavoro giustificano le norme (v. art. 6 L 633/41) che attribuiscono al creatore dell'opera dell'ingegno la titolarità dei diritti patrimoniali di autore. Le esigenze di tutela del lavoro giustificano, pertanto, la previsione di compensi spettanti agli autori a fronte di determinate utilizzazioni delle loro opere. Questi compensi garantiscono, infatti, agli autori una remunerazione proporzionata all'intensità di sfruttamento del loro lavoro nel tendenziale rispetto, tra l'altro, dell'art. 36 Cost. La quantificazione della somma dovuta a titolo di diritto patrimoniale d'autore viene effettuata dall’autore (nel caso in cui non abbia affidato l'intermediazione dell'opera alla S.I.A.E.) o dalla base associativa che compone la Società degli Autori. L'Ente, infatti, in ossequio al ruolo istituzionale svolto ed alla natura del diritto esclusivo intermediato, quantifica (attraverso il meccanismo della espressione rappresentativa interna della base associativa) gli importi dovuti per diritto d'autore. La determinazione del diritto d'autore, tenuto conto del "genere" di opera dell'ingegno (arte figurativa), avviene secondo criteri molto semplici che tengono conto, in principalità, della "tipologia" della riproduzione (es. su cartolina, su di un catalogo, su di un quotidiano a pagina intera oppure in dimensioni ridotte, on line su sito commerciale, non commerciale, etc.). I criteri in base ai quali si determina il quantum dovuto per la riproduzione delle opere tutelate vengono resi noti attraverso la pubblicazione di un apposito opuscolo ed, oggi, sono consultabili anche accedendo al sito istituzionale dell'Ente. Fermo quanto sopra esposto, tenuto altresì conto che le opere riprodotte sul sito Internet www.hornolaicus.com nel periodo agosto 2002/gennaio 2007 risultano essere tutelate dalla SIAE e che, a quanto consta, nessuno degli autori di dette opere ha rilasciato al Prof. Galavotti l'autorizzazione alla riproduzione ed alla diffusione, l'Ente, nel rispetto del ruolo istituzionale svolto, non può rilasciare l'autorizzazione al ripristino delle immagini rimosse dal sito. Pertanto La invito fermamente al rispetto della normativa posta a tutela di un diritto costituzionalmente garantito, qual è il diritto d'autore, la cui violazione integra un illecito penale ai sensi degli art. 171 ss. L 633/41. |