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LE RACCOMANDATE 1-2-3SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) DIREZIONE GENERALE Oggetto: Violazione dei diritti di riproduzione sul sito internet www.homolaicus.com Periodo agosto 2002 / gennaio 2007. Per riproduzione dell'opera dell'ingegno deve intendersi qualunque processo, in qualsiasi forma attuato, di moltiplicazione in copie dell'originale che costituisca una replica dello stesso, anche nel caso in cui si tratti di duplicazioni approssimative nei limiti in cui consentano, comunque, di riconoscere l'originale da cui sono tratte e permettano "la percezione visiva dell'opera non importa se incompleta e travisata” (ex multis Trib. Verona, 13.12.1989, in Riv. Dir. Aut. 1990, pag. 397; C. Appello Roma, 23.12.1992, in Riv. Dir. Aut. 1994, pag. 446; Trib. Venezia, 19.1.1960, in Foro Pad. 1960), Risulta essere pertanto del tutto destituita di fondamento la tesi secondo la quale "la copia di un dipinto originale può essere soltanto un altro dipinto". Fermo il chiaro disposto di legge, prima ancora della modifica introdotta con D. L.vo 95/2001 all'art. 13 L. 633/41 (ricordo che il legislatore riconosce oggi all'autore il diritto esclusivo di riproduzione: "... diretta e indiretta... temporanea e permanente..."), la dottrina aveva provveduto ad esaminare ed ad inquadrare tra le esclusive garantite dalla legge all'autore, l'utilizzazione dell'opera dell'ingegno a mezzo internet. In merito ricordo, oltre all'autore da me in precedenza citato, ex plurimis il prezioso contributo dei seguenti autori: Prof. Auteri, "Internet e il contenuto del diritto d'autore", in AIDA, 1996, pag. 86 ss; Ricciuto, "Internet, l'opera multimediale e il contenuto dei diritti connessi”, in AIDA, 1996, pag. 109; Gatti, "L'opera dell'arte figurativa in un unico esemplare tra diritto di proprietà e diritto d'autore", in Riv. Dir. Comm., 1999, pag. 1613. Conseguentemente la S.I.A.E., già nel 1998 aveva provveduto a redigere ed a mettere a disposizione degli utilizzatori una "Licenza per le utilizzazioni on-line", al fine di consentire agli operatori del settore, alla luce del superiore principio ignorantia legis non excusat, di assolvere il diritto d'autore. Il caricamento di una fotografia dell'arte figurativa nella memoria di un computer, eventualmente collegato alla rete, sia in via permanente nell'hard disk che in via transitoria nella memoria RAM (ricordo che anche tale forma di riproduzione effimera è soggetta al relativo diritto esclusivo ai sensi degli artt. 13, 64 bis, 64 quinquies e 64 sexies L. 633/41) costituisce dunque una riproduzione che, in quanto tale, è riservata all'autore dell'opera dell'ingegno. La giurisprudenza ha ripetutamente ed espressamente affermato che "lo scopo culturale non è considerato dalla legge italiana come esimente dal dovere di rispettare i diritti economici dell'autore" (C. Appello Milano 25.2.1997, in Riv. Dir. Aut. 1997, pag. 346). L'esimente contenuta nell'art. 70 L. 633/41 è eccezionale e tassativa e non è applicabile ad alcune categorie di opere dell'ingegno (tipicamente quelle dell'arte figurativa) per le quali la citazione necessariamente comporta la riproduzione integrale dell'opera (v. Ubertazzi, "Commentario breve al diritto della concorrenza" v. art. 70; C. Appello Roma 23.12.1992, in Riv. Dir. Aut. 1994, con nota di Zincone). 00144 Roma Viale della Letteratura n. 30 (EUR) – Tel. 06.5990614 – fax 06.5990012 |