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RISPOSTA A SECONDA E TERZA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
(commento a questa risposta)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata venerdì 26 ottobre 2007 nell'allegato B della
seduta n. 232
All'Interrogazione 4-02516 presentata da CARDANO
Risposta. - In relazione alle perplessità manifestate dagli interroganti ed
ai quesiti dagli stessi formulati, questa Amministrazione, per quanto di sua
competenza, chiarisce quanto segue:
in merito al quesito «se i ministri interrogati non ritengano che il
principio della libera fruizione dei materiali didattici sia un presupposto, che
garantisce l'accesso democratico al sapere e che quindi vada salvaguardato in
modo particolare» si fa presente che la legge sul diritto d'autore al capo V,
titolo II, prevede casi tassativi di libera utilizzazione delle opere
dell'ingegno, che derogano alla regola generale del diritto al compenso
scaturente dallo sfruttamento di opera altrui, ogni qualvolta è ravvisabile un
prevalente interesse pubblico e siano rispettate determinate condizioni di
utilizzo. In questo modo la legge opera un contemperamento tra opposti
interessi: da un lato l'interesse dell'autore allo sfruttamento economico
dell'opera del suo ingegno quale diritto ad un giusto compenso per lo sforzo
creativo, dall'altro l'interesse pubblico alla libera utilizzazione di quelle
opere che sono in grado di produrre benefici sociali o culturali per la
collettività e che devono poter essere liberamente fruibili per finalità di
discussione e di insegnamento. Pertanto, la legislazione italiana, attraverso la
legge sul diritto d'autore, assicura e garantisce l'accesso libero alla
conoscenza ed al sapere;
in merito al quesito «se il Governo non ritenga necessario, anche per la
promozione della cultura nel nostro paese, salvaguardare quelle realtà
scolastiche e non ... esentandole ... dal pagamento del copyright...» si ripete,
in questa sede, quanto già espresso sul medesimo quesito posto dal senatore
Bulgarelli e cioè che l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore consente la
citazione, il riassunto o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro
comunicazione al pubblico liberamente se effettuati per uso di critica o di
discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se le attività sopra
menzionate (la citazione, il riassunto, la riproduzione) sono effettuate per
fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire
per finalità illustrative e per fini non commerciali. In ogni caso, è dovuta la
menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si
tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino
sull'opera riprodotta. Si precisa, inoltre, che l'eccezione di cui all'articolo
70, alle condizioni in esso previste e sopra riferite, trova applicazione non
solo nel mondo fisico ma anche nel mondo virtuale. Infatti, l'articolo 70 è
stato recentemente modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68
recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione» proprio al fine di adeguare le norme vigenti con il
progredire della società moderna;
in merito all'opportunità di «adoperarsi affinché venga modificata la
normativa esistente ... adottando per la scuola ... i presupposti del Fair Use»
anche su questo punto si ribadisce quanto fatto presente in risposta al senatore
Bulgarelli e cioè che il testo oggi vigente dell'articolo 70 della legge sul
diritto d'autore riproduce nella sostanza la disciplina statunitense sul fair
use. Infatti, i quattro elementi che caratterizzano tale disciplina, come
rinvenienti nella Section 107 del Copyright Act, e cioè: 1) finalità e
caratteristiche dell'uso (natura non commerciale, finalità educative senza fini
di lucro); 2) natura dell'opera tutelata; 3) ampiezza ed importanza della parte
utilizzata in rapporto all'intera opera tutelata; 4) effetto anche
potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione; ricorrono a ben vedere anche
nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Pertanto, si ritiene che la
disciplina sul diritto d'autore prevista dall'ordinamento giuridico italiano sia
conforme, negli assetti fondamentali, alla disciplina dei paesi dell'area
anglosassone.
Sull'opportunità di «adoperarsi affinché venga fornita agli insegnanti
un'adeguata informazione sugli aspetti giuridici della gestione di internet» si
fa presente che il Ministero della pubblica istruzione, competente in materia,
ha reso noto con una propria nota che «fornirà adeguate istruzioni affinché, in
sede di attività di formazione ed aggiornamento del personale scolastico la
materia dell'accesso ad internet nelle sue diverse implicazioni tecniche e
giuridiche sia oggetto di approfondimento e di conoscenza»;
infine circa l'opportunità di «invitare la Società italiana autori ed editori
(SIAE) ad una moratoria di almeno un anno per consentire ai docenti ed a quanti
gestiscono siti culturali senza scopo di lucro, di controllare i loro patrimoni
digitali rispetto all'elenco di artisti le cui opere sono oggetto di tutela» si
ribadisce che è libero l'uso, in tali siti, delle opere protette purché ciò
avvenga per finalità illustrative o didattiche e non commerciali e purché non
dia luogo, per le modalità con cui è gestito il sito (es. il sito non deve
contenere messaggi pubblicitari e deve essere accessibile ad una fascia
ristretta di navigatori), a concorrenza rispetto all'utilizzazione economica
delle opere.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Andrea
Marcucci.
banchedati.camera.it
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