IL DIRITTO ALLA CULTURA: FAIR USE NO COPYRIGHT

IL DIRITTO ALLA CULTURA
FAIR USE NO COPYRIGHT


RISPOSTA A SECONDA E TERZA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
(commento a questa risposta)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata venerdì 26 ottobre 2007 nell'allegato B della seduta n. 232
All'Interrogazione 4-02516 presentata da CARDANO

Risposta. - In relazione alle perplessità manifestate dagli interroganti ed ai quesiti dagli stessi formulati, questa Amministrazione, per quanto di sua competenza, chiarisce quanto segue:

in merito al quesito «se i ministri interrogati non ritengano che il principio della libera fruizione dei materiali didattici sia un presupposto, che garantisce l'accesso democratico al sapere e che quindi vada salvaguardato in modo particolare» si fa presente che la legge sul diritto d'autore al capo V, titolo II, prevede casi tassativi di libera utilizzazione delle opere dell'ingegno, che derogano alla regola generale del diritto al compenso scaturente dallo sfruttamento di opera altrui, ogni qualvolta è ravvisabile un prevalente interesse pubblico e siano rispettate determinate condizioni di utilizzo. In questo modo la legge opera un contemperamento tra opposti interessi: da un lato l'interesse dell'autore allo sfruttamento economico dell'opera del suo ingegno quale diritto ad un giusto compenso per lo sforzo creativo, dall'altro l'interesse pubblico alla libera utilizzazione di quelle opere che sono in grado di produrre benefici sociali o culturali per la collettività e che devono poter essere liberamente fruibili per finalità di discussione e di insegnamento. Pertanto, la legislazione italiana, attraverso la legge sul diritto d'autore, assicura e garantisce l'accesso libero alla conoscenza ed al sapere;

in merito al quesito «se il Governo non ritenga necessario, anche per la promozione della cultura nel nostro paese, salvaguardare quelle realtà scolastiche e non ... esentandole ... dal pagamento del copyright...» si ripete, in questa sede, quanto già espresso sul medesimo quesito posto dal senatore Bulgarelli e cioè che l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore consente la citazione, il riassunto o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico liberamente se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se le attività sopra menzionate (la citazione, il riassunto, la riproduzione) sono effettuate per fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. In ogni caso, è dovuta la menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. Si precisa, inoltre, che l'eccezione di cui all'articolo 70, alle condizioni in esso previste e sopra riferite, trova applicazione non solo nel mondo fisico ma anche nel mondo virtuale. Infatti, l'articolo 70 è stato recentemente modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione» proprio al fine di adeguare le norme vigenti con il progredire della società moderna;

in merito all'opportunità di «adoperarsi affinché venga modificata la normativa esistente ... adottando per la scuola ... i presupposti del Fair Use» anche su questo punto si ribadisce quanto fatto presente in risposta al senatore Bulgarelli e cioè che il testo oggi vigente dell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore riproduce nella sostanza la disciplina statunitense sul fair use. Infatti, i quattro elementi che caratterizzano tale disciplina, come rinvenienti nella Section 107 del Copyright Act, e cioè: 1) finalità e caratteristiche dell'uso (natura non commerciale, finalità educative senza fini di lucro); 2) natura dell'opera tutelata; 3) ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto all'intera opera tutelata; 4) effetto anche potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione; ricorrono a ben vedere anche nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Pertanto, si ritiene che la disciplina sul diritto d'autore prevista dall'ordinamento giuridico italiano sia conforme, negli assetti fondamentali, alla disciplina dei paesi dell'area anglosassone.

Sull'opportunità di «adoperarsi affinché venga fornita agli insegnanti un'adeguata informazione sugli aspetti giuridici della gestione di internet» si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione, competente in materia, ha reso noto con una propria nota che «fornirà adeguate istruzioni affinché, in sede di attività di formazione ed aggiornamento del personale scolastico la materia dell'accesso ad internet nelle sue diverse implicazioni tecniche e giuridiche sia oggetto di approfondimento e di conoscenza»;

infine circa l'opportunità di «invitare la Società italiana autori ed editori (SIAE) ad una moratoria di almeno un anno per consentire ai docenti ed a quanti gestiscono siti culturali senza scopo di lucro, di controllare i loro patrimoni digitali rispetto all'elenco di artisti le cui opere sono oggetto di tutela» si ribadisce che è libero l'uso, in tali siti, delle opere protette purché ciò avvenga per finalità illustrative o didattiche e non commerciali e purché non dia luogo, per le modalità con cui è gestito il sito (es. il sito non deve contenere messaggi pubblicitari e deve essere accessibile ad una fascia ristretta di navigatori), a concorrenza rispetto all'utilizzazione economica delle opere.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Andrea Marcucci.

banchedati.camera.it

PRIMA - TERZA


Web Homolaicus

Enrico Galavotti - Homolaicus - Sezione Diritto
 - Stampa pagina
Aggiornamento: 22/04/2015