Tornano ad andarci di mezzo ebrei e gay
Clemente IV, in particolare, con la bolla Turbato corde del 1267 ordinò di punire i cristiani che si fossero “rivolti al rito ebraico” e gli ebrei colpevoli di aver cercato di convertire dei cristiani alla loro religione, definita “rito esecrabile”, ricorrendo “se necessario” al braccio secolare.
Fra il XIII e il XIV secolo, anche i gay subirono gli effetti di un generale inasprirsi dell'intolleranza verso le minoranze. Le loro strade cominciarono a incrociare quelle dell'inquisizione. Se la pena del rogo per rapporti omosessuali, inflitta nel 1120 da un concilio provinciale tenutosi a Nablus in Palestina, era in quell'epoca una assoluta eccezione, tra il 1250 e il 1300 “l'omosessualità passò da una condizione di assoluta legalità nella maggior parte d'Europa a una in cui veniva punita con la pena di morte in quasi tutte le compilazioni di legge…. Spesso era prevista la morte per un solo atto provato” (62). Vari stati influenzati dalla condanna cattolica della sodomia (come mostra il fatto che parlino di “peccato” anziché di “reato”) adottarono misure durissime come quelle che si leggono in un editto del re cattolico Alfonso X il saggio (1252-84), re di Castiglia e Leon: “Anche se siamo riluttanti a parlare di qualcosa che è incauto considerare e avventato fare, ciò nondimeno talvolta vengono commessi terribili peccati e capita che un uomo desideri di peccare contro natura con un altro. Perciò noi comandiamo che se qualcuno commette questo peccato, una volta provato, entrambi vengano castrati davanti a tutto il popolo e tre giorni dopo siano appesi per le gambe fino alla morte e i loro corpi non vengano mai deposti” (63).
Nel Codice delle leggi ideali dello stesso Alfonso X si legge anche un passo che configura i reati di violenza, ossia di rapporti coatti o con dei minori consenzienti, ipotesi già presente nella legislazione dell'impero d'Oriente: “Tutti possono accusare un uomo che ha commesso un crimine contro natura presso il giudice del distretto in cui il crimine fu commesso. Se provato, i due implicati devono essere messi a morte. Tuttavia, se uno è stato costretto o ha meno di quattordici anni, non bisogna sottoporlo alla stessa pena, perché quelli che sono costretti non sono colpevoli, e i minorenni non capiscono quanto sia grave il crimine da loro commesso”(64).
62) J.
Boswell, Cristianesimo, tolleranza, omosessualità, Leonardo,
Milano 1989, p. 355
63) in G.
Patacchiola, op. cit.
64)
in J. Boswell, op. cit., p. 352