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CAMERA DEI DEPUTATI
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
AL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
AL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Per sapere premesso che
- la creazione e l’uso in internet di siti didattici e culturali a libero
accesso si sta diffondendo sempre più nelle scuole tra le comunità di docenti e
di studenti;
- tali siti non sono di natura commerciale;
- da diverse segnalazioni ricevute (ad es. per il sito www.homolaicus.com)
risulta che la SIAE richiede il pagamento dei diritti d’autore per l’uso di
alcune immagini utilizzate in ipertesti didattici sulla base della legge 22
aprile 1941, n. 633 modificata con legge 22 maggio 2004, n.128, non individuando
essa alcuna differenza tra uso didattico-formativo-culturale-istituzionale e uso
commerciale;
- l’art.70 della citata legge 633 prevede la possibilità di citazione o
riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico se
effettuati per uso di critica, di discussione e di insegnamento, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all’utilizzazione economica dell’opera e che, se effettuati a fini di
insegnamento o ricerca scientifica, l’utilizzo deve avvenire per finalità
illustrative e per fini non commerciali;
- citare vuol dire anche riprodurre immagini in modo incompleto o degradato
(come ad esempio nel caso delle risoluzioni adottate negli ipertesti didattici
sugli attuali p.c. con il formato JPEG), quindi la SIAE dovrebbe distinguere tra
copie identiche dell’opera, non ammesse, e citazioni delle stessa, ammissibili
per legge;
- secondo l’art 90 della suddetta legge la riproduzione è considerata abusiva
quando la foto originale riporta nome del fotografo (o ditta), data, nome
dell’autore dell’opera d’arte fotografata, ma non lo è se mancano tali
indicazioni;
- la soluzione spesso proposta dalla SIAE ai docenti (mettere “sotto chiave”, in
area riservata gli ipertesti didattici) non è utile, perché rende inefficace e
spesso anche inefficiente l’utilizzo degli stessi siti;
- esiste una petizione organizzata da Altroconsumo, associazione per la difesa
dei consumatori (www.altroconsumo.it) per una modifica della legge sul diritto
d’autore, basata sull’idea che la condivisione di opere multimediali, resa
possibile da internet, sia un’occasione di crescita sia del singolo che della
collettività;
- nella nostra legislazione è assente il concetto di “Fair Use” o “equo
utilizzo” presente invece nella legislazione degli USA, che permette di
pubblicare materiali sotto copyright senza autorizzazione, purché a certe
condizioni ben definite (eccezioni ai diritti d’autore o diritti connessi), ogni
Paese dovrebbe promuovere il diritto di accesso all’informazione come bene
comune mondiale, anche alle fasce di utenza svantaggiate.
- se i Ministri interrogati non ritengano che il principio della libera
fruizione dei materiali didattici sia un presupposto che garantisce l’accesso
democratico al sapere e che quindi vada salvaguardato in modo particolare;
- se non ritengano necessario, considerata la nuova situazione dovuta
all’utilizzo di internet anche nel mondo della scuola, adoperarsi affinché venga
modificata la normativa esistente in modo che siano ben differenziati i
comportamenti da seguire nel caso di siti culturali e in quello dei siti
commerciali, adottando per la scuola, nell’ambito della propria e specifica
funzione educativa, formativa e didattica, i presupposti del “Fair Use”;
- se non ritengano necessario adoperarsi affinché venga fornita agli insegnanti
un’adeguata informazione sugli aspetti giuridici della gestione dei siti
internet;
- se non ritengano necessario, in attesa di modifiche legislative, invitare la
SIAE ad una moratoria di almeno un anno per consentire ai docenti, e a quanti
gestiscono siti culturali senza scopo di lucro, di controllare i loro patrimoni
digitali rispetto all’elenco di artisti le cui opere sono oggetto di tutela.
On. Anna Maria Cardano
Roma, 8 febbraio 2007
banchedati.camera.it
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