In
via esemplificativa possono essere definiti collaboratori
coordinati e continuativi:
-
i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale;
-
gli amministratori e i sindaci di società (quando
non svolgono tale attività come professionisti
abilitati da ordini professionali e coperti da cassa
di assistenza);
-
i professionisti con cassa previdenziale, limitatamente
ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo
della cassa previdenziale;
-
i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, tranne i casi in cui si rientri nel "diritto
di autore";
-
i partecipanti a collegi e commissioni; procacciatori
di affari non iscritti alla cassa commercianti;
-
coloro che svolgono attività di collaborazione
coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione;
-
coloro che svolgono attività sportive, quando
non rientrano nell'obbligo contributivo dell'ENPALS;
-
pensionati che svolgono lavoro non dipendente.
Non possono entrare tra i collaboratori coordinati e
continuativi ed essere soggetti al contributo:
-
gli agenti e rappresentanti;
-
i professionisti per attività connesse con
la loro professione (ad esempio commercialisti che
assumono cariche sociali di sindaco o amministratore
o svolgono attività di consulenza alle imprese);
-
i procacciatori di affari iscritti alla cassa commercianti;
le attività del tutto occasionali.
La contribuzione obbligatoria
Le persone che rientrano tra forme di collaborazione
coordinata e continuativa sono soggette a contribuzione
obbligatoria da versare all'INPS. L'Istituto Nazionale
Previdenza è l'ente che raccoglie i contributi
di tutte le categorie obbligate alla copertura previdenziale
(artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti). L'aliquota
contributiva di riferimento è il 13% per la generalità
dei collaboratori. In considerazione di particolari
valutazioni di carico previdenziale la aliquota viene
ridotta al 10% per coloro che svolgono attività
coordinata e continuativa essendo pensionati, artisti
o prosecutori volontari di altre forme contributive.
Di tali percentuali i due terzi è a carico del
datore di lavoro e un terzo a carico del collaboratore.
La
iscrizione del collaboratore
Il collaboratore che intende sviluppare una collaborazione
coordinata e continuativa nei confronti di una azienda,
si deve iscrivere all'INPS. L'iscrizione all'INPS è
effettuata attraverso un modulo che raccoglie i dati
del collaboratore. L'istituto di previdenza successivamente,
assegna un codice identificativo personale che contraddistingue
i versamenti contributivi a favore dello singolo collaboratore.
A differenza di ogni altra forma contributiva la azienda
non deve effettuare a sua volta alcuna iscrizione agli
enti previdenziali. Deve solo provvedere al pagamento
dei contributi e alla fine dell'anno solare riepilogare
la situazione contributiva e fiscale del dipendente
con un modello (sistema GLA per INPS e 770 per le imposte).
Ogni compenso percepito in denaro o in natura dal collaboratore
è soggetto ad imposte e contributi. Per i rimborsi
spese si fa riferimento alle regole definite per i dipendenti.
L'uso della autovettura concessa dalla società
al collaboratore non è oggetto di imposte se
utilizzata ai soli fini della attività svolta.
Se invece viene utilizzata anche per uso personale va
assoggettata a contributi e imposte su valori convenzionali.
Alcuni compensi sono esclusi dalla base imponibile contributiva
in quanto derivanti da attività non connesse
con la collaborazione coordinata e continuativa, come
ad esempio i diritti di autore derivanti da opere di
ingegno.
Fin dal 1 Gennaio 2000 tali collaboratori vanno iscritti
ad INAIL, qualora la loro attività rientri tra
quelle per le quali INAIL ha previsto un rischio assicurato.
Obbligato ad adempiere a tale iscrizione è il
datore di collaborazione, che dovrà anche effettuare
la denuncia annuale delle retribuzioni e versare i relativi
contributi. Anche per la contribuzione INAIL i due terzi
sono a carico ditta e un terzo a carico collaboratore.
Il datore di lavoro deve inoltre registrare i dati individuali
del collaboratore nel libro matricola, come per tutti
gli altri dipendenti.
Dal 1 Gennaio 2001 è inoltre previsto che il
datore di lavoro inserisca i compensi erogati e le relative
trattenute sui documenti paga previsti per i collaboratori
dipendenti.
In sintesi la figura del collaboratore coordinato e
continuativo presenta dei vantaggi indubbi per la impresa,
che può adottare meccanismi di flessibilità
del lavoro, riduzione dei costi, elasticità di
gestione. D'altro canto occorre evitare eccessi di utilizzo
e confusioni di ruolo che aumenterebbero per la impresa
i rischi connessi ad un contenzioso che sarebbe indubbiamente
pericoloso.
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