LEGGERE L'ECONOMIA LOCALE
NAVIGAZIONE RAPIDA NAVIGAZIONE COMPLETA GLOSSARIO PROFILI PROFESSIONALI
Apprendistato
Cessazioni dal lavoro
Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo parziale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Contratto di collaborazione occasionale
Contratto di formazione lavoro
Disoccupati
Forze di lavoro
Iscritti al collocamento indisponibili
Lavoratori autonomi o indipendenti
Lavoratori disponibili prima classe
Lavoratori disponibili seconda classe
Lavoratori disponibili terza classe
Lavoro temporaneo o interinale o in affitto
Non forze di lavoro
Occupati
Occupati alle dipendenze
Persone in cerca di occupazione
Persone in cerca di prima occupazione
Popolazione attiva
Popolazione non attiva
Tasso di attivitą
Tasso di disoccupazione
Tirocinio formativo (o stage)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

 

In via esemplificativa possono essere definiti collaboratori coordinati e continuativi:

  • i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale;
  • gli amministratori e i sindaci di società (quando non svolgono tale attività come professionisti abilitati da ordini professionali e coperti da cassa di assistenza);
  • i professionisti con cassa previdenziale, limitatamente ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenziale;
  • i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel "diritto di autore";
  • i partecipanti a collegi e commissioni; procacciatori di affari non iscritti alla cassa commercianti;
  • coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione;
  • coloro che svolgono attività sportive, quando non rientrano nell'obbligo contributivo dell'ENPALS;
  • pensionati che svolgono lavoro non dipendente.

Non possono entrare tra i collaboratori coordinati e continuativi ed essere soggetti al contributo:

  • gli agenti e rappresentanti;
  • i professionisti per attività connesse con la loro professione (ad esempio commercialisti che assumono cariche sociali di sindaco o amministratore o svolgono attività di consulenza alle imprese);
  • i procacciatori di affari iscritti alla cassa commercianti; le attività del tutto occasionali.

La contribuzione obbligatoria
Le persone che rientrano tra forme di collaborazione coordinata e continuativa sono soggette a contribuzione obbligatoria da versare all'INPS. L'Istituto Nazionale Previdenza è l'ente che raccoglie i contributi di tutte le categorie obbligate alla copertura previdenziale (artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti). L'aliquota contributiva di riferimento è il 13% per la generalità dei collaboratori. In considerazione di particolari valutazioni di carico previdenziale la aliquota viene ridotta al 10% per coloro che svolgono attività coordinata e continuativa essendo pensionati, artisti o prosecutori volontari di altre forme contributive. Di tali percentuali i due terzi è a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del collaboratore.

La iscrizione del collaboratore
Il collaboratore che intende sviluppare una collaborazione coordinata e continuativa nei confronti di una azienda, si deve iscrivere all'INPS. L'iscrizione all'INPS è effettuata attraverso un modulo che raccoglie i dati del collaboratore. L'istituto di previdenza successivamente, assegna un codice identificativo personale che contraddistingue i versamenti contributivi a favore dello singolo collaboratore.

A differenza di ogni altra forma contributiva la azienda non deve effettuare a sua volta alcuna iscrizione agli enti previdenziali. Deve solo provvedere al pagamento dei contributi e alla fine dell'anno solare riepilogare la situazione contributiva e fiscale del dipendente con un modello (sistema GLA per INPS e 770 per le imposte).
Ogni compenso percepito in denaro o in natura dal collaboratore è soggetto ad imposte e contributi. Per i rimborsi spese si fa riferimento alle regole definite per i dipendenti. L'uso della autovettura concessa dalla società al collaboratore non è oggetto di imposte se utilizzata ai soli fini della attività svolta. Se invece viene utilizzata anche per uso personale va assoggettata a contributi e imposte su valori convenzionali. Alcuni compensi sono esclusi dalla base imponibile contributiva in quanto derivanti da attività non connesse con la collaborazione coordinata e continuativa, come ad esempio i diritti di autore derivanti da opere di ingegno.

Fin dal 1 Gennaio 2000 tali collaboratori vanno iscritti ad INAIL, qualora la loro attività rientri tra quelle per le quali INAIL ha previsto un rischio assicurato. Obbligato ad adempiere a tale iscrizione è il datore di collaborazione, che dovrà anche effettuare la denuncia annuale delle retribuzioni e versare i relativi contributi. Anche per la contribuzione INAIL i due terzi sono a carico ditta e un terzo a carico collaboratore. Il datore di lavoro deve inoltre registrare i dati individuali del collaboratore nel libro matricola, come per tutti gli altri dipendenti.
Dal 1 Gennaio 2001 è inoltre previsto che il datore di lavoro inserisca i compensi erogati e le relative trattenute sui documenti paga previsti per i collaboratori dipendenti.

In sintesi la figura del collaboratore coordinato e continuativo presenta dei vantaggi indubbi per la impresa, che può adottare meccanismi di flessibilità del lavoro, riduzione dei costi, elasticità di gestione. D'altro canto occorre evitare eccessi di utilizzo e confusioni di ruolo che aumenterebbero per la impresa i rischi connessi ad un contenzioso che sarebbe indubbiamente pericoloso.

 
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