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Nella Roma arcaica, quella in cui cominciano a imporsi i rapporti
antagonistici, il pater familias (con la sua patria potestà, col suo
potere assoluto, natura et iure) aveva dei
privilegi relativi al fatto ch'era titolare dei propri beni, a differenza della
donna, che, come i figli, non poteva possedere qualcosa di proprio.
Nei primi secoli della sua storia il diritto romano rifletteva le regole di
una società in cui capo indiscusso era l'uomo, con un potere di vita e di morte
("ius vitae ac necis"), padrone della casa e della familia,
comprensiva anche dell'intera servitù.
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Soltanto l'uomo godeva dei diritti politici (votare, eleggere e farsi eleggere,
percorrere la carriera politica, il corsus honorum). La donna ne era del tutto
esclusa; anche per esercitare i diritti civili (sposarsi, ereditare, fare
testamento) aveva bisogno del consenso di un tutore, di un uomo che esercitasse
su di lei la tutela: questi era il padre, poi il marito e, all'eventuale morte
del marito, il parente maschio più prossimo.
Da una legge che figura nelle XII Tavole si può ricavare la posizione giuridica della donna nell'antica Roma:
"Feminas, etsi perfectae aetatis sint, in tutela esse, exceptis virginibus
Vestalibus". E cioè: "(E' stabilito che), sebbene siano di età adulta, le donne devono essere sotto
tutela, eccettuate le vergini Vestali" (che però
erano sotto la tutela del pontefice massimo).
La donna romana era costantemente sotto tutela, cioè in manu: dalla
manus protettiva e imperativa del padre passava, anche senza il suo
consenso, a quella del marito. Tuttavia, è documentata la presenza di un matrimonio senza manus,
cioè senza potere del marito,
in epoca precedente alle Dodici Tavole.
E' con la legislazione attribuita a Romolo che si sancisce definitivamente
una situazione iniqua nel rapporto tra i sessi (la stessa leggenda sul ratto
delle Sabine fa capire in quale considerazione tenessero i romani le donne).
Le limitazioni alla capacità giuridica della donna romana vengono spiegate
dai giuristi latini con pretese qualità negative come l'ignorantia iuris
(ignoranza della legge), imbecillitas mentis (inferiorità naturale),
infirmitas sexus (debolezza sessuale), levitatem animi (leggerezza
d'animo) ecc. La rivendicazione di questa radicale diversità tra uomo e
donna rifletteva una netta contrapposizione già esistente tra uomo e uomo, tipica delle società
antagonistiche.
Al pari degli impotenti o degli eunuchi, la donna romana, nel periodo
arcaico, non poteva adottare; non poteva neppure rappresentare interessi altrui, né
in giudizio, né in contrattazioni private; non poteva fare testamento o
testimoniare, né garantire per debiti di
terzi, né fare operazioni finanziarie; non poteva neppure essere tutrice dei suoi figli
minori.
Le veniva preclusa la facoltà d'intervenire nella sfera giuridica di
terzi semplicemente perché (e con questo in pratica si chiudeva il cerchio della
discriminazione) non aveva mai ufficialmente gestito alcun tipo di potere su
altri.
Sotto questo aspetto la società maschilista romana non faceva molta
differenza tra donne
ignobili e donne rispettabili, come p.es. le matrone. Le differenze erano di
carattere etico-sociale, non certo politico.
Tra le prime, spesso indicate
come non romane, sono coloro che provengono dal mondo del teatro, del circo, della prostituzione. Queste donne appartengono
ad uno status sociale inferiore, riconoscibile ad esempio nel fatto che era loro
consentito di non coprirsi il capo o nel divieto di portare
la stola, quel manto che è considerato proprio della rispettabile matrona. Queste donne di rango inferiore, come pure quella ufficialmente dichiarate
adultere, vengono private a scopo punitivo del diritto di contrarre un legittimo
matrimonio e della facoltà di trasmettere pieni diritti civili.
A differenza delle donne egiziane le romane non avevano diritto al nome
proprio. Nel caso avesse un nome proprio, questo non doveva essere conosciuto se
non dai più stretti familiari e non doveva mai essere pronunciato in pubblico.
(1)
Alla nascita infatti venivano assegnati tre nomi al maschio: il praenomen
(p.es. Marco; in tutto erano circa una ventina), il nomen (p.es. Tullio) e il cognomen
(p.es. Cicerone);
e uno solo alla femmina, quello della gens a cui apparteneva, usato al femminile.
La donna veniva considerata non come individuo, ma come parte di un nucleo
familiare. Cicerone, p.es., chiamerà la figlia col nome di Tullia.
Se le figlie erano più di una, accanto al nome della gens portavano il nome
generico di Prima, Secunda, ecc. Ma questo era la plebe a farlo, i patrizi
preferivano attingere alle antenate illustri. Per distinguere due sorelle
oppure madre e figlia si usavano l'aggettivo senior o junior.
I liberti, maschi o femmine, assumevano il nome del patrono.
A volte, ma solo per i maschi, si aggiungeva un soprannome per meriti civili o militari: p.es. l'Uticense,
il Censore, l'Africano...
D'altra parte avere un nome proprio contava relativamente: nella Roma repubblicana venivano censite solo le donne che, in quanto
ereditiere, avevano l'obbligo di contribuire a mantenere l'esercito.
[1] Si noti che a differenza di quella romana, la donna
etrusca poteva essere identificata anche col nome della madre, poteva
partecipare ai banchetti sdraiandosi sui letti con gli uomini (mentre a Roma le
donne dovevano stare sedute), si occupava di affari pubblici, discutendo di
politica (anche se non poteva votare né essere eletta), usciva di casa quando
voleva, talvolta era libera di scegliersi lo sposo e in genere aveva una libertà
che scandalizzava molto gli scrittori greci e romani, che descrissero gli
etruschi come un popolo privo di moralità.
Leo Peppe, Posizione
giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana, Milano 1984
G. Alfoldy, Storia sociale dell'antica Roma, ed. Il Mulino, Bologna 1987
A. Giardina, Il mondo degli antichi, ed. Laterza, Roma-Bari 1994
C. Petrocelli, La stola e il silenzio, ed. Sellerio, Palermo 1989
E. Cantarella, La vita delle donne, in AA. VV., Storia di Roma, 4. Caratteri
e morfologie, ed. Einaudi, Roma 1989
E. Cantarella, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, ed.
Feltrinelli, Milano 1996
D. Tudor, Donne celebri del mondo antico, ed. Mursia. Milano 1980
Storia delle donne, a c. di G. Duby e M. Perrot, ed. Laterza
Y. Thomas, La divisione dei sessi nel diritto romano, in AA. VV., Storia
delle donne in Occidente. L'antichità, ed. Laterza, Roma-Bari 1990
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