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INTERVENTI DI DAIMON 1-2-3-4-5-6-7Legge 22 aprile 1941 n. 633 CAPO V - Diritti relativi alle fotografie Art. 87 Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere. Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Da ciò io capisco che le fotografie di dipinti di autori vari prelevate da Internet sono a tutti gli effetti delle semplici fotografie e quindi non sono copie dell'opera stessa, come si evince dal testo sotto riportato. Da aggiungere inoltre che una fotografia di un dipinto NON E’ una COPIA dell’ opera. Anche se l’articolo 13 della LDA riporta la fotografia fra i modi di produrre “copie”, questo non significa che qualunque modo sia adeguato a produrre una copia di qualunque opera, ma semplicemente che per alcune opere dell’ ingegno (film, composizione fotografiche, testi, spartiti) la fotografia è un mezzo adeguato per produrre una copia abbastanza fedele all’originale da permetterne la stessa fruibilità. Per un dipinto, “copia” può essere soltanto un’ imitazione, più o meno fedele, eseguita da un altro pittore con tecniche simili: “disegno, pittura o scultura che riproduce più o meno fedelmente un originale, talvolta a scopo di contraffazione, o a scopo di esercitazione o di diffusione” (De Mauro). La foto di un dipinto è semplicemente una fotografia, e viene quindi regolamentata dagli art. 87 – 92 LDA. A conferma di questo, l’ art. 87: sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. E l’art. 90: gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. L’ art. 90 prosegue: qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore. Quanto sopra riportato a mio avviso vale a tutti gli effetti benché l'Art. 13 della Legge sul Diritto d'Autore del 22 Aprile 1941, nr. 633 affermi che: "Il diritto esclusivo di produrre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione". La produzione in Internet di ipertesti o pagine web contenenti fotografie a bassa risoluzione di dipinti di autori vari in siti di natura didattica, culturale, divulgativa, a scopo formativo e pedagogico, senza alcun fine di lucro né tanto meno commerciale da parte di docenti, siti amatoriali, scuole o associazioni no-profit non viola la dignità morale degli artisti e i diritti patrimoniali degli eredi, e quindi non va contro l'articolo 20 della stessa legge, in quanto in realtà, esalta la creatività degli uni e, indirettamente quindi, le risorse degli altri. Questa attività contribuisce invece a diffondere una certa sensibilità etica ed estetica e a migliorare le potenzialità creative della nostra umanità. In subordine, ammesso e non concesso che una fotografia possa essere considerata una copia di un dipinto: un’ immagine digitale Jpeg < 640 x 480 pixel x 24 bit tratta dalla foto non può essere considerata riproduzione dell’ intera opera, ma solo di una piccola percentuale di parti di essa e può essere quindi utilizzata liberamente per uso di critica o di discussione (art. 70 LDA) che autorizza espressamente il diritto di citazione. “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera”. A sostegno della seconda tesi vi sono online diverse perizie tecniche di esperti informatici che convalidano quanto sto dicendo. L'articolo 70 della stessa legge aggiunge inoltre che: il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Si tratta infatti di riproduzione senza alcun profitto e, quindi, sarà l'autore a dover dimostrare che questo utilizzo dell'opera rappresenta per lui è un danno economico e che sono stati superati i limiti di tolleranza previsti dal citato articolo 70. Anche nel caso di alcune fotografie di dipinti di un autore riportate in una pagina web, se non vi sono finalità di lucro, e se questo non danneggia la reputazione dell'artista, a mio avviso si tratta di una mera citazione che non può che dare lustro e fare pubblicità all'artista stesso. Pertanto non si dovrebbero in teoria pagare dei diritti, in teoria, poi dipende dal paese in cui si vive. In Italia, per esempio dove le varie autorità cercano di mungere i cittadini in tutti i sensi, non si può mai stare tranquilli, e tutti ci marciano, legali compresi. Carl William Brown COMMENTO L'immagine digitale di un opera di Matisse per esempio ha pochissimo in comune con Matisse stesso. L'immagine digitale per sua natura è un "facsimile" (nella migliore delle ipotesi) ed è presumibilmente molto poco "simile" per via di ovvi limiti (numero di colori precisione e fedeltà del fac-simile stesso). Inoltre l'opera di Matisse ha una caratteristica peculiare che consiste nella sua UNICITÀ essendo un dipinto a mano e quindi essenzialmente irriproducibile. Dedurre oggi che Matisse volesse o potesse volere limitare la diffusione di fac-simile digitali della sua opera tramite tecnologie che neppure poteva immaginare è quantomeno ridicolo, paradossale e forzato! La riproduzione digitale di un opera di Matisse non conserva praticamente nulla, se non eventualmente la più o meno approssimata riconoscibile similitudine con l'originale. È cioè, nella più estensiva delle ipotesi, non un opera o la sua copia o un suo multiplo, ma un richiamo o un riferimento ad un immagine in qualche misura simile, ma con forma e sostanza completamente diversi! Si tratta (né più e né meno) di un LINK da un punto di vista logico ed effettivo! Per vedere l'opera di Matisse occorre infatti andare fisicamente davanti ad essa! Vedere il suo facsimile significa semplicemente vedere una rappresentazione (dichiaratamente non originale) che la "ricorda" in qualche modo (in genere piuttosto approssimativo). Mentre questo è utile a spiegare un concetto o una sensazione che l'autore può avere voluto esprimere è palesemente molto ma molto diverso dal "fruire" dell'opera in se! Per questo motivo credo che assimilare un quadro o un opera unica ad un "marchio" (cosa diversa) o una rappresentazione cui sono associati diritti commerciali o simili sia improprio, immorale e poco o nulla rispettoso nei confronti dell'artista che sicuramente aveva ben altri intenti, dato che ha prodotto un opera UNICA e IRRIPRODUCIBILE! Commento presente sul forum di Punto Informatico COMMENTO Per Carl William Brown: se questo ragionamento fosse esatto, e cioè se la foto di un quadro fosse una semplice foto e non una riproduzione del quadro stesso, dovremmo ritenere che la legge tutela il supporto materiale dell’opera e non il suo contenuto. Non è così. Una foto di un quadro, se riproduce il quadro stesso, e non ad esempio, la gente in un museo che guarda il quadro, è di fatto una riproduzione del quadro effettuata con il mezzo della fotografia. L’art. 87 infatti non elimina il diritto dell’autore dell’opera figurativa a controllare le riproduzioni ma crea il diritto connesso del fotografo che riproduce fotograficamente l’opera. Elvira Berlingieri COMMENTO Se l’art. 87 non elimina il diritto dell’autore dell’opera figurativa a controllare le riproduzioni ma crea il diritto connesso del fotografo che riproduce fotograficamente l’opera, questo non toglie che una fotografia di un dipinto è sempre e comunque una fotografia e quindi se è effettuata con tutti i carismi del caso ed è idonea alla stampa o ad altre riproduzioni di qualità può essere considerata una copia dell'opera, e può essere tutelata dai diritti d'autore, se riporta il nome dell'autore o della ditta che l'ha eseguita, viceversa è solo una riproduzione senza valore del quadro, che non può in alcun modo essere considerata lesiva dei diritti dell'autore stesso, tanto più e a maggior ragione se e' usata senza fini di lucro e per la divulgazione culturale. In ogni caso, e ribadisco il ragionamento, essendo una fotografia dell'opera deve comunque essere soggetta a tutti gli articoli sulle fotografie, e se non riporta il nome dell'autore o della ditta che l'ha eseguita, a mio avviso non può essere coperta da copyright. Questa è la mia interpretazione e non sono il solo a pensarla così. Tanto più che le leggi, oltre ad essere fatte dai politici che notoriamente non sono il massimo del livello intellettuale di un paese, cambiano nel tempo, e sono dunque mutevoli, mentre la logica e il buon senso sono da sempre molto più stabili e sono alla base del nostro progresso culturale e scientifico, ovviamente anch'esso minato dalla stupidità di chi gestisce il potere, ovvero politici, amministratori, e burocrati del diritto in tutte le sue forme. Se poi gli avvocati o i tutori della legge vogliono aver ragione a tutti i costi, risponderò loro con le parole di William Shakespeare che affermava: "Uccidiamo tutti gli avvocati", tanto e' vero che oggigiorno in molti si ricordano del grande drammaturgo e nessuno invece sa quali fossero i poveri azzeccagarbugli dell'epoca. Carl William Brown - www.daimon.org/lib/forum_no_copyright.htm |