Il
lavoro temporaneo o interinale è un rapporto
di lavoro di natura temporanea che prevede la presenza
di tre soggetti: il lavoratore, l'agenzia di lavoro
temporaneo e l'impresa che ha bisogno di personale.
Il lavoratore è assunto e retribuito dall'agenzia
di lavoro temporaneo, l'azienda utilizzatrice paga all'agenzia
l'ammontare della retribuzione del lavoratore più
il servizio di fornitura della manodopera.
L'attività di fornitura di prestazione di lavoro
temporaneo può essere esercitata solo da imprese
iscritte ad un apposito Albo istituito presso il Ministero
del Lavoro. L'iscrizione è subordinata al possesso
di una serie di requisiti a garanzia dell'affidabilità
e della consistenza organizzativa ed economica delle
imprese stesse. Nel lavoro temporaneo il lavoratore
ha un duplice legame: con l'agenzia da cui è
assunto e con l'impresa presso cui presta la sua opera.
L'agenzia può assumere il lavoratore con contratto
per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato
(corrispondente alla durata della prestazione lavorativa
presso l'impresa) o a tempo indeterminato.
Nei
contratti a tempo determinato, il lavoratore, svolge
la propria attività sotto la direzione dell'impresa,
viene però assunto e retribuito dall'agenzia
di lavoro interinale con un trattamento economico e
previdenziale non inferiore a quello cui hanno diritto
i lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice.
Nei
contratti a tempo indeterminato, il lavoratore, nei
periodi in cui non lavora presso un'impresa, rimane
a disposizione dell'agenzia di lavoro interinale percependo
comunque un'indennità mensile.
Un recente contratto nazionale di lavoro ha regolamentato
in modo dettagliato diritti e doveri del lavoratore
assunto con contratto di lavoro temporaneo.
Il lavoro temporaneo o interinale è previsto
per: sostituzione di lavoratori assenti, utilizzo di
professionalità estranee ai normali assetti aziendali
e casi da definire nei contratti collettivi nazionali
di categoria. Di recente la sua possibilità di
utilizzazione è stata prevista anche per il settore
artigiano.
Il lavoro interinale è vietato per qualifiche
a basso contenuto professionale, per sostituire lavoratori
in sciopero, nelle unità produttive in cui nei
dodici mesi precedenti ci siano stati licenziamenti
collettivi riguardanti le mansioni richieste, nel caso
di sospensione e/o riduzione dell'orario con ricorso
alla cassa integrazione, per lavori che richiedono sorveglianza
medica e per lavori particolarmente pericolosi.
Il lavoro interinale è particolarmente indicato
per chi:
-
Deve inserirsi nel mondo del lavoro e ha un titolo
di studio o una professionalità elevata ma
poca esperienza concreta.
-
Per motivi personali, preferisce lavorare per brevi
periodi.
- Svolge
altre attività.
Fate attenzione alle agenzie abusive. Accertarsi
sempre che la società di Lavoro Interinale sia
regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro.
Con la legge finanziaria relativa l'anno 2000, si sono
modificati alcuni articoli della Legge 196/97 e si sono
introdotti le seguenti novità per l'utilizzo
del lavoro temporaneo:
-
Utilizzo del lavoro temporaneo e limiti numerici:
E' superato il divieto di utilizzare figure impiegatizie
nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia. Per
quanto riguarda le altre qualifiche, viene esteso
a questi settori il decreto di surroga: ciò
significa che se le parti non si accorderanno entro
4 mesi su aree e modalità della sperimentazione,
come già previsto dall'art.1, comma 3, il Ministero
dovrà intervenire con un proprio decreto. Il
decreto di surroga già previsto dall'art. 11
della 196/97, oltre ad essere esteso, come appena
visto, ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura,
vede anche estesa la propria portata, nel senso che
dovrà decidere non soltanto i casi in cui può
essere concluso il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, ma anche le percentuali massime di utilizzo
relativamente agli occupati a tempo indeterminato.
-
Qualifiche di esiguo contenuto professionale:
E' superato il divieto per le qualifiche di esiguo
contenuto professionale ed è sostituito da
un divieto per le mansioni individuate dai CCNL di
categoria che possano presentare il pericolo per la
sicurezza del lavoratore o di terzi. Inoltre è
stato introdotto il divieto di inquadrare il lavoratore
temporaneo a livelli di inquadramento che abbiano
carattere esclusivamente transitorio.
-
Fondo Formazione e contributo a carico dei datori
di lavoro: Il fondo per la formazione, mai decollato
per i rilievi della Corte dei Conti, cambia natura
giuridica: si tratterà di un fondo bilaterale
appositamente costituito dalle parti stipulanti il
contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura
e il Ministero del lavoro eserciterà la vigilanza
sulla gestione. Il contributo per la formazione, a
carico dei datori di lavoro (imprese fornitrici),
viene ridotto dal 5% al 4% delle retribuzioni. Si
prevede in ogni caso che le somme già pagate
dalle imprese fornitrici in base alla previgente normativa
siano versati al nuovo Fondo.
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