LEGGERE L'ECONOMIA LOCALE
NAVIGAZIONE RAPIDA NAVIGAZIONE COMPLETA GLOSSARIO PROFILI PROFESSIONALI
Apprendistato
Cessazioni dal lavoro
Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo parziale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Contratto di collaborazione occasionale
Contratto di formazione lavoro
Disoccupati
Forze di lavoro
Iscritti al collocamento indisponibili
Lavoratori autonomi o indipendenti
Lavoratori disponibili prima classe
Lavoratori disponibili seconda classe
Lavoratori disponibili terza classe
Lavoro temporaneo o interinale o in affitto
Non forze di lavoro
Occupati
Occupati alle dipendenze
Persone in cerca di occupazione
Persone in cerca di prima occupazione
Popolazione attiva
Popolazione non attiva
Tasso di attivitą
Tasso di disoccupazione
Tirocinio formativo (o stage)
Lavoro temporaneo o interinale o in affitto

 

Il lavoro temporaneo o interinale è un rapporto di lavoro di natura temporanea che prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l'agenzia di lavoro temporaneo e l'impresa che ha bisogno di personale.
Il lavoratore è assunto e retribuito dall'agenzia di lavoro temporaneo, l'azienda utilizzatrice paga all'agenzia l'ammontare della retribuzione del lavoratore più il servizio di fornitura della manodopera.
L'attività di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo può essere esercitata solo da imprese iscritte ad un apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro. L'iscrizione è subordinata al possesso di una serie di requisiti a garanzia dell'affidabilità e della consistenza organizzativa ed economica delle imprese stesse. Nel lavoro temporaneo il lavoratore ha un duplice legame: con l'agenzia da cui è assunto e con l'impresa presso cui presta la sua opera.
L'agenzia può assumere il lavoratore con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato (corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa) o a tempo indeterminato.
Nei contratti a tempo determinato, il lavoratore, svolge la propria attività sotto la direzione dell'impresa, viene però assunto e retribuito dall'agenzia di lavoro interinale con un trattamento economico e previdenziale non inferiore a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice.
Nei contratti a tempo indeterminato, il lavoratore, nei periodi in cui non lavora presso un'impresa, rimane a disposizione dell'agenzia di lavoro interinale percependo comunque un'indennità mensile.
Un recente contratto nazionale di lavoro ha regolamentato in modo dettagliato diritti e doveri del lavoratore assunto con contratto di lavoro temporaneo.

Il lavoro temporaneo o interinale è previsto per: sostituzione di lavoratori assenti, utilizzo di professionalità estranee ai normali assetti aziendali e casi da definire nei contratti collettivi nazionali di categoria. Di recente la sua possibilità di utilizzazione è stata prevista anche per il settore artigiano.

Il lavoro interinale è vietato per qualifiche a basso contenuto professionale, per sostituire lavoratori in sciopero, nelle unità produttive in cui nei dodici mesi precedenti ci siano stati licenziamenti collettivi riguardanti le mansioni richieste, nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario con ricorso alla cassa integrazione, per lavori che richiedono sorveglianza medica e per lavori particolarmente pericolosi.

Il lavoro interinale è particolarmente indicato per chi:

  • Deve inserirsi nel mondo del lavoro e ha un titolo di studio o una professionalità elevata ma poca esperienza concreta.
  • Per motivi personali, preferisce lavorare per brevi periodi.
  • Svolge altre attività.

Fate attenzione alle agenzie abusive. Accertarsi sempre che la società di Lavoro Interinale sia regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro.
Con la legge finanziaria relativa l'anno 2000, si sono modificati alcuni articoli della Legge 196/97 e si sono introdotti le seguenti novità per l'utilizzo del lavoro temporaneo:

  1. Utilizzo del lavoro temporaneo e limiti numerici: E' superato il divieto di utilizzare figure impiegatizie nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia. Per quanto riguarda le altre qualifiche, viene esteso a questi settori il decreto di surroga: ciò significa che se le parti non si accorderanno entro 4 mesi su aree e modalità della sperimentazione, come già previsto dall'art.1, comma 3, il Ministero dovrà intervenire con un proprio decreto. Il decreto di surroga già previsto dall'art. 11 della 196/97, oltre ad essere esteso, come appena visto, ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura, vede anche estesa la propria portata, nel senso che dovrà decidere non soltanto i casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ma anche le percentuali massime di utilizzo relativamente agli occupati a tempo indeterminato.
  2. Qualifiche di esiguo contenuto professionale: E' superato il divieto per le qualifiche di esiguo contenuto professionale ed è sostituito da un divieto per le mansioni individuate dai CCNL di categoria che possano presentare il pericolo per la sicurezza del lavoratore o di terzi. Inoltre è stato introdotto il divieto di inquadrare il lavoratore temporaneo a livelli di inquadramento che abbiano carattere esclusivamente transitorio.
  3. Fondo Formazione e contributo a carico dei datori di lavoro: Il fondo per la formazione, mai decollato per i rilievi della Corte dei Conti, cambia natura giuridica: si tratterà di un fondo bilaterale appositamente costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura e il Ministero del lavoro eserciterà la vigilanza sulla gestione. Il contributo per la formazione, a carico dei datori di lavoro (imprese fornitrici), viene ridotto dal 5% al 4% delle retribuzioni. Si prevede in ogni caso che le somme già pagate dalle imprese fornitrici in base alla previgente normativa siano versati al nuovo Fondo.
 
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