LEGGERE L'ECONOMIA LOCALE
NAVIGAZIONE RAPIDA NAVIGAZIONE COMPLETA GLOSSARIO PROFILI PROFESSIONALI
Apprendistato
Cessazioni dal lavoro
Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo parziale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Contratto di collaborazione occasionale
Contratto di formazione lavoro
Disoccupati
Forze di lavoro
Iscritti al collocamento indisponibili
Lavoratori autonomi o indipendenti
Lavoratori disponibili prima classe
Lavoratori disponibili seconda classe
Lavoratori disponibili terza classe
Lavoro temporaneo o interinale o in affitto
Non forze di lavoro
Occupati
Occupati alle dipendenze
Persone in cerca di occupazione
Persone in cerca di prima occupazione
Popolazione attiva
Popolazione non attiva
Tasso di attivitą
Tasso di disoccupazione
Tirocinio formativo (o stage)
Tirocinio formativo (o stage)

 

Gli stage o tirocini di formazione e orientamento rappresentano ormai da tempo il modo più immediato e anche più frequente per raggiungere un'impresa e quindi il mercato del lavoro. Fino al 1997, tuttavia, data dell'introduzione dell'art.18 della legge 196, meglio nota come legge Treu, mancava una normativa coerente ed esaustiva al riguardo.
Con il decreto n.142, varato dal Ministero del Lavoro il 25 marzo '98, è stata poi data attuazione all'art.18 della legge 196/97 con l'introduzione di alcune importanti modifiche, quali:

  1. l'estensione della platea dei soggetti promotori anche agli enti privati senza fini di lucro;
  2. gli oneri burocratici a carico dei soggetti promotori;
  3. l'inserimento tra gli utenti anche dei disoccupati e degli inoccupati;
  4. l'inserimento delle Agenzie per la promozione dell'impiego e degli Uffici del Lavoro come soggetti promotori per facilitare l'ingresso in azienda di chi non ha lavoro.

Il tirocinio formativo, quale strumento per l'acquisizione di un'esperienza professionale pratica, si rivolge a soggetti che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e può essere utilizzato anche per consentire agli individui in cerca di occupazione di rientrare nel mondo del lavoro. Si rivolge anche a cittadini di stati membri della comunità europea o a cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità. Il tirocinante è un ospite e come tale deve adeguarsi alle regole dell'azienda che lo accoglie, rispettandone le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.I tirocini attivati ai sensi dell'art.18 L.196/97 hanno comunque valore di credito formativo, se certificati dall'ente promotore.

Gli enti promotori individuati dal regolamento sono le agenzie regionali per l'impiego e sezioni circoscrizionali per l'impiego, le direzioni provinciali del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le scuole statali, quelle private parificate, i centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati, le comunità terapeutiche e cooperative sociali, i servizi di inserimento lavorativo per disabili ed infine le istituzioni formative private, senza fini di lucro.
Ai soggetti promotori spetta l'onere di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi e su di loro ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione dello stage. Nell'elaborazione di questo progetto i soggetti promotori godono di un'ampia discrezionalità. I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio.

I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti a favorire l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro. Dovrebbero, inoltre, garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività. Non configurandosi come rapporto di lavoro, il tirocinio formativo non comporta l'obbligo, a carico del soggetto ospitante, di pagare retribuzioni o contribuzioni al tirocinante. Per le aziende che impegnano giovani provenienti da regioni del sud Italia è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante.Per quanto attiene la durata massima dei tirocini formativi, la legge fissa il limite in 4 mesi per gli studenti della scuola secondaria superiore, in 6 mesi per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea e i disoccupati/inoccupati, in 12 mesi per gli studenti universitari e per i soggetti svantaggiati ed in 24 mesi per i portatori di handicap.

 
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