Gli
stage o tirocini di formazione e orientamento rappresentano
ormai da tempo il modo più immediato e anche
più frequente per raggiungere un'impresa e quindi
il mercato del lavoro. Fino al 1997, tuttavia, data
dell'introduzione dell'art.18 della legge 196, meglio
nota come legge Treu, mancava una normativa coerente
ed esaustiva al riguardo.
Con il decreto n.142, varato dal Ministero del Lavoro
il 25 marzo '98, è stata poi data attuazione
all'art.18 della legge 196/97 con l'introduzione di
alcune importanti modifiche, quali:
-
l'estensione della platea dei soggetti promotori anche
agli enti privati senza fini di lucro;
-
gli oneri burocratici a carico dei soggetti promotori;
-
l'inserimento tra gli utenti anche dei disoccupati
e degli inoccupati;
-
l'inserimento delle Agenzie per la promozione dell'impiego
e degli Uffici del Lavoro come soggetti promotori
per facilitare l'ingresso in azienda di chi non ha
lavoro.
Il
tirocinio formativo, quale strumento per l'acquisizione
di un'esperienza professionale pratica, si rivolge a
soggetti che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico
e può essere utilizzato anche per consentire
agli individui in cerca di occupazione di rientrare
nel mondo del lavoro. Si rivolge anche a cittadini di
stati membri della comunità europea o a cittadini
extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità.
Il tirocinante è un ospite e come tale deve adeguarsi
alle regole dell'azienda che lo accoglie, rispettandone
le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro.I tirocini attivati ai sensi dell'art.18
L.196/97 hanno comunque valore di credito formativo,
se certificati dall'ente promotore.
Gli
enti promotori individuati dal regolamento sono le agenzie
regionali per l'impiego e sezioni circoscrizionali per
l'impiego, le direzioni provinciali del lavoro, le università,
i provveditorati agli studi, le scuole statali, quelle
private parificate, i centri di formazione e/o orientamento
pubblici o convenzionati, le comunità terapeutiche
e cooperative sociali, i servizi di inserimento lavorativo
per disabili ed infine le istituzioni formative private,
senza fini di lucro.
Ai soggetti promotori spetta l'onere di assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL
oltre che per la responsabilità civile verso
terzi e su di loro ricade la responsabilità di
elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente
le modalità di attuazione dello stage. Nell'elaborazione
di questo progetto i soggetti promotori godono di un'ampia
discrezionalità. I rapporti tra soggetti promotori
e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni
che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio.
I
soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti a favorire
l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro.
Dovrebbero, inoltre, garantire la presenza di un tutore
come responsabile didattico-organizzativo delle attività.
Non configurandosi come rapporto di lavoro, il tirocinio
formativo non comporta l'obbligo, a carico del soggetto
ospitante, di pagare retribuzioni o contribuzioni al
tirocinante. Per le aziende che impegnano giovani provenienti
da regioni del sud Italia è possibile ottenere
il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari
sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del
tirocinante.Per quanto attiene la durata massima dei
tirocini formativi, la legge fissa il limite in 4 mesi
per gli studenti della scuola secondaria superiore,
in 6 mesi per gli allievi degli istituti professionali
di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività
formative post-diploma o post-laurea e i disoccupati/inoccupati,
in 12 mesi per gli studenti universitari e per i soggetti
svantaggiati ed in 24 mesi per i portatori di handicap.
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