Tra
le tipologie di lavoro dipendente, il contratto di lavoro
può essere a tempo indeterminato (il cosiddetto
"posto fisso"), o a tempo determinato, a seconda
che le parti abbiano apposto un termine finale alla
durata del rapporto.
E' possibile stipulare un contratto a termine nei seguenti
casi stabiliti dalla legge:
- lavori
stagionali;
-
sostituzione di lavoratori assenti;
-
esecuzione di lavori straordinari od occasionali;
-
lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze
diverse, per specializzazione, a quelle usualmente
impiegate limitatamente alle fasi complementari ed
integrative;
-
lavoratori dello spettacolo;
-
dirigenti;
-
lavoratori in mobilità;
-
sostituzione di lavoratori tossicodipendenti in cura
presso strutture;
-
assunzioni in lavori che presentano delle punte stagionali;
-
ipotesi contemplate nei contratti collettivi di lavoro.
La forma del contratto con l'apposizione del termine
è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Le recenti riforme prevedono un margine di tempo entro
il quale il rapporto può proseguire senza trasformarsi
automaticamente in contratto a tempo indeterminato:
20 o 30 giorni per contratti stipulati inizialmente
per periodi rispettivamente inferiori o superiori ai
6 mesi; per il lavoratore è prevista una maggiorazione
della retribuzione pari al 20% sino al 10° giorno
successivo alla scadenza iniziale, ed al 40% per ogni
giorno ulteriore. Il contratto viene convertito obbligatoriamente
a tempo indeterminato se la prestazione lavorativa supera
il 30° giorno dalla data di scadenza. Se il lavoratore
viene riassunto a termine entro 10 o 20 giorni dalla
scadenza di un precedente contratto a tempo determinato,
rispettivamente di durata inferiore o superiore ai 6
mesi, tale nuovo contratto viene a considerarsi a tempo
indeterminato.
Il lavoratore assunto a tempo determinato ha gli stessi
diritti e gli stessi obblighi degli altri colleghi.
Gli spettano le ferie e la tredicesima ed ogni altro
trattamento previsto per i lavoratori assunti a tempo
indeterminato. Al termine del rapporto di lavoro il
lavoratore ha diritto alla corresponsione del trattamento
di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto
stesso, pari alla liquidazione.
L'estinzione naturale del contratto a tempo determinato
si verifica automaticamente, con la scadenza del termine.
Se il contratto non supera i 4 mesi nell'anno solare,
non si perde l'iscrizione al collocamento.
Riferimenti
legislativi: L.196/97 art.12.
|