LEGGERE L'ECONOMIA LOCALE
NAVIGAZIONE RAPIDA NAVIGAZIONE COMPLETA GLOSSARIO PROFILI PROFESSIONALI
Apprendistato
Cessazioni dal lavoro
Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo parziale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Contratto di collaborazione occasionale
Contratto di formazione lavoro
Disoccupati
Forze di lavoro
Iscritti al collocamento indisponibili
Lavoratori autonomi o indipendenti
Lavoratori disponibili prima classe
Lavoratori disponibili seconda classe
Lavoratori disponibili terza classe
Lavoro temporaneo o interinale o in affitto
Non forze di lavoro
Occupati
Occupati alle dipendenze
Persone in cerca di occupazione
Persone in cerca di prima occupazione
Popolazione attiva
Popolazione non attiva
Tasso di attivitą
Tasso di disoccupazione
Tirocinio formativo (o stage)
Contratto a tempo determinato

 

Tra le tipologie di lavoro dipendente, il contratto di lavoro può essere a tempo indeterminato (il cosiddetto "posto fisso"), o a tempo determinato, a seconda che le parti abbiano apposto un termine finale alla durata del rapporto.

E' possibile stipulare un contratto a termine nei seguenti casi stabiliti dalla legge:

  • lavori stagionali;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • esecuzione di lavori straordinari od occasionali;
  • lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze diverse, per specializzazione, a quelle usualmente impiegate limitatamente alle fasi complementari ed integrative;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • dirigenti;
  • lavoratori in mobilità;
  • sostituzione di lavoratori tossicodipendenti in cura presso strutture;
  • assunzioni in lavori che presentano delle punte stagionali;
  • ipotesi contemplate nei contratti collettivi di lavoro.

La forma del contratto con l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Le recenti riforme prevedono un margine di tempo entro il quale il rapporto può proseguire senza trasformarsi automaticamente in contratto a tempo indeterminato: 20 o 30 giorni per contratti stipulati inizialmente per periodi rispettivamente inferiori o superiori ai 6 mesi; per il lavoratore è prevista una maggiorazione della retribuzione pari al 20% sino al 10° giorno successivo alla scadenza iniziale, ed al 40% per ogni giorno ulteriore. Il contratto viene convertito obbligatoriamente a tempo indeterminato se la prestazione lavorativa supera il 30° giorno dalla data di scadenza. Se il lavoratore viene riassunto a termine entro 10 o 20 giorni dalla scadenza di un precedente contratto a tempo determinato, rispettivamente di durata inferiore o superiore ai 6 mesi, tale nuovo contratto viene a considerarsi a tempo indeterminato.

Il lavoratore assunto a tempo determinato ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri colleghi. Gli spettano le ferie e la tredicesima ed ogni altro trattamento previsto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Al termine del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto alla corresponsione del trattamento di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso, pari alla liquidazione.
L'estinzione naturale del contratto a tempo determinato si verifica automaticamente, con la scadenza del termine. Se il contratto non supera i 4 mesi nell'anno solare, non si perde l'iscrizione al collocamento.

Riferimenti legislativi: L.196/97 art.12.

 
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