Non
sussiste nel nostro ordinamento legislativo una specifica
disciplina in materia. Il rapporto di lavoro con contratto
di collaborazione occasionale costituisce l'ambito del
lavoro autonomo privo dei caratteri di abitualità
e professionalità (che contraddistinguono i redditi
di cui al comma 1 dell'art. 49 del citato TUIR) e privo
degli elementi della continuità e della coordinazione.
E'
pertanto una forma di rapporto di lavoro non riconducibile
alla para subordinazione e che rientra, proprio perché
priva del rapporto coordinato, nel campo del lavoro
autonomo quale prestazione d'opera occasionale in quanto
non costituisce professione abituale.
Sulla
carta è ammessa anche l'ipotesi di rapporto di
lavoro con contratto di collaborazione occasionale svolto
nell'ambito della coordinazione funzionale del committente.
La
pattuizione del compenso per la prestazione in questione
è demandata al rapporto tra le parti. Sul piano
previdenziale tale possibile forma di rapporto di lavoro
non è soggetta ad alcun obbligo. Nel rispetto
delle caratteristiche che gli sono proprie non sussistono
limiti all'utilizzo di tale forma di rapporto di lavoro.
Anche
tale possibile forma di rapporto di lavoro è
assoggettata ai vincoli fiscali dati.
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