LEGGERE L'ECONOMIA LOCALE
NAVIGAZIONE RAPIDA NAVIGAZIONE COMPLETA GLOSSARIO PROFILI PROFESSIONALI
Apprendistato
Cessazioni dal lavoro
Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo parziale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Contratto di collaborazione occasionale
Contratto di formazione lavoro
Disoccupati
Forze di lavoro
Iscritti al collocamento indisponibili
Lavoratori autonomi o indipendenti
Lavoratori disponibili prima classe
Lavoratori disponibili seconda classe
Lavoratori disponibili terza classe
Lavoro temporaneo o interinale o in affitto
Non forze di lavoro
Occupati
Occupati alle dipendenze
Persone in cerca di occupazione
Persone in cerca di prima occupazione
Popolazione attiva
Popolazione non attiva
Tasso di attivitą
Tasso di disoccupazione
Tirocinio formativo (o stage)
Contratto di formazione lavoro

 

Il Cfl è un contratto a tempo determinato che prevede per il lavoratore un'attività lavorativa accompagnata da momenti di formazione e per il datore di lavoro degli sgravi contributivi. Da un lato, infatti, il lavoratore deve fornire la sua prestazione lavorativa, come contropartita il datore di lavoro lo deve retribuire e gli deve fornire una formazione mirata al conseguimento della qualifica indicata nel progetto formativo.

I datori di lavoro che hanno facoltà di stipulare Cfl sono: enti pubblici ed economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio culturali, sportive, fondazioni, datori di lavoro iscritti agli professionali, enti pubblici di ricerca.

I Cfl sono di 2 tipi: il contratto di tipo A ha la durata di 2 anni, riguarda professionalità intermedie (80 ore di formazione), ed elevate (130 ore di formazione). Quello di tipo B ha la durata di 1 anno e coinvolge professionalità che richiedono un periodo di formazione molto più breve, (20 ore). In questo caso le agevolazioni per le imprese spettano solo se il contratto è confermato a tempo indeterminato. Entrambi i contratti prevedono la forma scritta. Accedono ai Cfl i giovani compresi tra i 16 e i 32 anni non compiuti. E prevista l'elevazione dell'età massima per l'assunzione tramite Cfl per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

Per la retribuzione di chi viene assunto con un Cfl, bisogna specificare che la persona può essere inquadrata ad un livello inferiore rispetto a quello dovuto. Il Cfl è un contratto a tempo determinato, si estingue con la scadenza del termine; quindi, una volta che il contratto si è estinto, il datore di lavoro è libero di dare disdetta o di convertire il contratto in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso il periodo di formazione lavoro si computa nell'anzianità di servizio. Se si posseggono ancora i requisiti richiesti, si può essere assunti con un Cfl presso un'altra azienda per altre mansioni.

Riferimenti legislativi:
L.196/97 art.15, L.863/84 art.3, L.451/94 art.16, C. M. 17 febbraio 97 n°20, L.608/96 art.9.

 
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