Meglio
conosciuto come lavoro part-time (può essere
a sua volta stipulato con contratto a termine o a tempo
indeterminato), è un rapporto di lavoro caratterizzato
da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello
ordinario. Pertanto, il rapporto di lavoro part-time
si differenzia dal rapporto di lavoro a tempo pieno
solo per la riduzione quantitativa dell'orario. Conseguentemente
a ciò, restano al datore di lavoro e al lavoratore
gli stessi diritti e gli stessi obblighi.
L'articolazione dell'orario di lavoro part-time è
cosi suddivisa: part-time orizzontale, in cui il lavoratore
presta la propria attività per tutti giorni della
settimana o del mese (es.4 ore di lavoro per 5 giorni
alla settimana); part-time verticale, in cui il lavoratore
presta la propria attività a orario intero solo
per alcuni giorni della settimana o del mese, per cui
in altri non lavora (es. 8 ore di lavoro solo il sabato
e la domenica); part-time ciclico, in cui il lavoro
viene svolto solo in determinati periodi prestabiliti
dell'anno (es. solo nei mesi di giugno, luglio, agosto).
Anche nel part-time il rapporto di lavoro nasce sempre
da un contratto, ossia da un accordo tra azienda e lavoratore.
Tale intesa può avvenire al momento dell'assunzione
o subentrare a rapporto di lavoro già instaurato,
per ridurre un orario di lavoro inizialmente a tempo
pieno.
Qualora l'azienda intenda assumere nuovo personale a
tempo pieno, con le medesime mansioni dei lavoratori
part-time, questi ultimi godono del diritto di precedenza
a rientrare a tempo pieno, con priorità per coloro
che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. E' importante
sottolineare che, se si lavora part-time fino a 20 ore
settimanali non si perde l'iscrizione al collocamento.
Riferimenti legislativi: L.863/84, art. 5.
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