LEGGERE L'ECONOMIA LOCALE
NAVIGAZIONE RAPIDA NAVIGAZIONE COMPLETA GLOSSARIO PROFILI PROFESSIONALI
Apprendistato
Cessazioni dal lavoro
Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo parziale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Contratto di collaborazione occasionale
Contratto di formazione lavoro
Disoccupati
Forze di lavoro
Iscritti al collocamento indisponibili
Lavoratori autonomi o indipendenti
Lavoratori disponibili prima classe
Lavoratori disponibili seconda classe
Lavoratori disponibili terza classe
Lavoro temporaneo o interinale o in affitto
Non forze di lavoro
Occupati
Occupati alle dipendenze
Persone in cerca di occupazione
Persone in cerca di prima occupazione
Popolazione attiva
Popolazione non attiva
Tasso di attivitą
Tasso di disoccupazione
Tirocinio formativo (o stage)
Contratto a tempo parziale

 

Meglio conosciuto come lavoro part-time (può essere a sua volta stipulato con contratto a termine o a tempo indeterminato), è un rapporto di lavoro caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario. Pertanto, il rapporto di lavoro part-time si differenzia dal rapporto di lavoro a tempo pieno solo per la riduzione quantitativa dell'orario. Conseguentemente a ciò, restano al datore di lavoro e al lavoratore gli stessi diritti e gli stessi obblighi.

L'articolazione dell'orario di lavoro part-time è cosi suddivisa: part-time orizzontale, in cui il lavoratore presta la propria attività per tutti giorni della settimana o del mese (es.4 ore di lavoro per 5 giorni alla settimana); part-time verticale, in cui il lavoratore presta la propria attività a orario intero solo per alcuni giorni della settimana o del mese, per cui in altri non lavora (es. 8 ore di lavoro solo il sabato e la domenica); part-time ciclico, in cui il lavoro viene svolto solo in determinati periodi prestabiliti dell'anno (es. solo nei mesi di giugno, luglio, agosto).
Anche nel part-time il rapporto di lavoro nasce sempre da un contratto, ossia da un accordo tra azienda e lavoratore. Tale intesa può avvenire al momento dell'assunzione o subentrare a rapporto di lavoro già instaurato, per ridurre un orario di lavoro inizialmente a tempo pieno.

Qualora l'azienda intenda assumere nuovo personale a tempo pieno, con le medesime mansioni dei lavoratori part-time, questi ultimi godono del diritto di precedenza a rientrare a tempo pieno, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. E' importante sottolineare che, se si lavora part-time fino a 20 ore settimanali non si perde l'iscrizione al collocamento.

Riferimenti legislativi: L.863/84, art. 5.

 
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