STORIA DELL'INGHILTERRA, DAI NORMANNI ALLA RIVOLUZIONE INGLESE


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Convenzione del Popolo d'Inghilterra (1648)

Il testo costituisce la seconda versione dell'Agreement proposto dai Levellers. Rispetto alla versione del 1647, questa è notevolmente più complessa: sotto il profilo organizzativo, vi si detta una disciplina più specifica dell'elezione delle Rappresentanze (punti I-IV) e si prevede un organo a se stante, il Consiglio di Stato, per la gestione dell'Esecutivo (punti V-VI e VIII); si riprende e si precisa l'elencazione dei limiti al potere legislativo (punto VII) e nell'ultima parte se ne aggiungono altri, in forma di proposta.

Questo testo, che risulta più "moderato" anche sotto il profilo sostanziale, in particolare per la garanzia della proprietà (punto VII, 8), si profila quindi come un progetto costituzionale di compromesso rispetto alla linea insieme più autoritaria e "borghese" di Cromwell. Esso fu presentato il 10 novembre 1648 al Consiglio degli Ufficiali dell'esercito puritano, a Whitehall, che lo discusse, lo modificò e il 20 gennaio 1649 lo trasmise al Parlamento, dove però non ebbe ulteriori sviluppi.

Convenzione del Popolo d'Inghilterra e dei territori in essa incorporati per una salda e duratura pace fondata sul diritto comune e sulla libertà

Avendo noi qui da ultimo, con i nostri travagli e pericoli, mostrato al mondo a quale elevato prezzo noi stimiamo la nostra giusta libertà, e avendo fin qui Dio tanto abbracciato la nostra causa da farci tenere nelle mani i nemici di questa libertà [si allude alla vittoria dell'esercito parlamentare sulle truppe di Carlo I e sulla conseguente cattura del re], ci consideriamo ora obbligati, per mutuo dovere nei confronti l'uno dell'altro, a prendere per il futuro le migliori precauzioni che sappiamo, al fine di evitare sia il pericolo di ricadere in condizioni di servaggio, sia il gravoso rimedio di un'altra guerra […]. Giacché, come non si può immaginare che tanti dei nostri compatrioti si sarebbero opposti a noi in questa guerra civile qualora avessero inteso quale fosse il loro bene, così possiamo ben promettere a noi stessi che, quando i nostri comuni diritti e libertà saranno stati resi chiari ed evidenti, allora verranno frustrati gli sforzi di coloro che tentano di farsi nostri padroni. E pertanto, poiché le nostre passate oppressioni e i nostri ancor non terminati disordini sono stati occasionati o da mancanza di frequenti riunioni in assemblea nazionale, o dalla ingiusta o diseguale costituzione di tali assemblee, o dal fatto che queste assemblee sono state rese inoperanti, siamo pervenuti nel pieno accordo e nella determinazione di provvedere perché d'ora in avanti le nostre Rappresentanze non siano né lasciate non convocate a tempo indeterminato, né costituite inegualmente, né rese inefficienti ai fini ai quali sono dirette. Allo scopo di che dichiariamo e conveniamo:

I.
Che per prevenire i molti inconvenienti che evidentemente derivano dal fatto che le medesime persone rimangono per lungo tempo al potere, l'attuale Parlamento venga disciolto alla data, o prima ancora, dell'ultimo giorno di aprile, nell'anno di nostro Signore 1649.

II.
Che, essendo il popolo oggi distribuito, ai fini dell'elezione dei suoi rappresentanti, molto inegualmente in contee, città o comuni, esso venga ripartito in modo più equo; e, a questo scopo, che la Rappresentanza dell'intera nazione consista di 300 persone; e che in ciascuna contea, e nei luoghi che vi sono annessi, vengano eletti, a formare in ogni tempo la detta Rappresentanza, il rispettivo numero di persone qui sotto indicato.[segue la ripartizione dei seggi fra contee, borghi ecc.].

III.
Modalità dell'elezione:

1.
Gli elettori di ciascuna circoscrizione dovranno essere nativi o cittadini d'Inghilterra, e cioè quelli che hanno aderito a questa Convenzione, non persone assistite dalla pubblica carità, ma quelle che sono ordinariamente tassate per il soccorso ai poveri; che non siano servitori di alcun privato, o ne ricevano una retribuzione. E in tutte le elezioni (salvo per quanto riguarda le Università) essi dovranno essere in età di ventuno anni o più, e capi di famiglia, abitanti nella circoscrizione in cui si effettua l'elezione. Fino a che non siano spirati sette anni dal tempo qui fissato per lo scioglimento dell'attuale Parlamento, non verrà ammesso, o avrà voce, in queste elezioni persona alcuna che abbia aderito alla causa o abbia assistito il Re contro il Parlamento in qualsivoglia di queste guerre di insurrezione, o che sia per fare o appoggiare con la forza opposizione a questa Convenzione; e nessuno che non abbia ad essa aderito entro il limite fissato per lo scioglimento del Parlamento avrà diritto di voto nella prossima elezione, né, se aderirà in seguito, potrà aver voto nella elezione successiva alla sua adesione, a meno che questa non abbia avuto luogo sei mesi prima dell'elezione.

2.
Finché non siano trascorsi quattordici anni potranno essere elette in ciascuna circoscrizione quelle persone, e soltanto quelle, che, in virtù delle disposizioni sopraddette, avranno diritto di voto nelle elezioni, in un luogo o nell'altro; peraltro, non potrà essere eletto a formare la prima o la seconda Rappresentanza nessuno che non abbia volontariamente appoggiato il Parlamento contro il Re [seguono ulteriori previsioni di ineleggibilità per ragioni politiche e, al n. 3, le sanzioni per la violazione delle regole sull'elettorato attivo e passivo].

4.
Al fine di una più appropriata elezione di rappresentanti, ciascuna contea, con le località ad essa unite, in cui devono venire eletti più di tre rappresentanti, verrà suddivisa, in giusta proporzione, in tante parti, in modo che ciascuna parte possa eleggere due, e nessuna parte più di tre, rappresentanti [seguono le modalità per la determinazione delle circoscrizioni elettorali delle contee e della città di Londra].

5.
Al fine di provvedere nel migliore dei modi a che le elezioni diano risultati veri e certi, il pubblico ufficiale capo di ciascuna circoscrizione come sopra menzionata che dovrà essere presente all'inizio dell'elezione, ovvero, in assenza di tale ufficiale, qualsiasi persona che sia eleggibile come sopra detto, e che sarà designata appunto a tal fine dalle persone riunite in assemblea in quel momento, dovrà dirigere le elezioni e, o contando i voti gettati o in altra maniera, dovrà distinguere e giudicare di essa, e renderne esatta relazione scritta, munita della firma e del sigillo suoi e di quelli di altri sei elettori, alla cancelleria del Parlamento, entro il termine di giorni ventuno dal momento dell'elezione; e ove non provveda a ciò, ovvero dia relazione non veritiera, sarà multato di cento sterline.

IV.
Almeno 150 membri dovranno sempre essere presenti a qualsiasi seduta delle Rappresentanze nel momento dell'approvazione di una legge, o nel momento in cui venga approvato qualsiasi atto cui il popolo sia vincolato.

V.
Ciascuna Rappresentanza dovrà, entro il termine di venti giorni dal momento della prima riunione, nominare un Consiglio di Stato che amministri la cosa pubblica fino al giorno della prima riunione della successiva Rappresentanza; e lo stesso Consiglio dovrà agire e procedere in merito secondo le istruzioni e le limitazioni che le Rappresentanze prescriveranno, e non altrimenti.

VI.
Affinché tutti i funzionari dello Stato diano sicuro affidamento di bene operare, e affinché non si vengano a creare consorterie che favoriscano e appoggino interessi corrotti e contrari a quelli pubblici, nessun membro del Consiglio di Stato, né alcun ufficiale delle forze armate stipendiate, né alcun amministratore o esattore del pubblico denaro potrà, mentre ricopre questa carica, essere eletto a rappresentante; e nel caso i cui venga eletto l'elezione sarà nulla e priva di effetto; e nel caso che venga eletto rappresentante o membro del Consiglio di Stato un avvocato, costui sarà incapace di esercitare l'avvocatura durante il periodo in cui regge quell'ufficio.

VII.
I poteri delle Rappresentanze del popolo comprenderanno (escluso l'intervento o la partecipazione di qualsiasi altra persona o gruppo di persone) la facoltà di formare, modificare, abrogare e promulgare le leggi, di nominare o destituire i membri delle Corti di giustizia nonché di compiere qualsiasi altro atto che non sia da questa Convenzione loro sottratto o precluso. In particolare:

1.
Non concediamo alle nostre Rappresentanze il potere di mantenere in vigore, o creare, alcuna legge, o giuramento, o patto, in virtù dei quali sia consentito costringere sotto comminatoria di pene o in qualsiasi altro modo qualsiasi persona a qualsiasi cosa in materia di fede, di religione o di culto divino, o impedire a chiunque di professare la sua fede o esercitare la sua religione secondo la sua coscienza in qualsiasi edificio o luogo (salvo quelli che sono, o saranno, espressamente destinati al pubblico culto); ciò nondimeno l'istruzione o l'istradamento in modo pubblico della nazione in materia di fede, culto o disciplina (che non sia forzato o espresso papismo) è lasciato alla loro discrezione.

2.
Non concediamo loro il potere di arruolare o forzare qualsiasi persona perché presti servizio in guerra, sia per mare sia per terra, dovendo la coscienza di ognuno essere persuasa della giustezza della causa per la quale arrischia la propria vita.

3.
Dopo lo scioglimento dell'attuale Parlamento, nessuno del popolo potrà essere chiamato a render conto di cosa alcuna detta o fatta in relazione alle trascorse guerre o divisioni pubbliche altrimenti che in esecuzione o attuazione della decisione dell'attuale Camera dei Comuni di agire contro coloro che si siano schierati con il Re o abbiano fatto causa comune con lui contro il popolo; tuttavia, gli esattori e gli amministratori del denaro pubblico dovranno di esso rispondere.

4.
In qualsiasi legge che d'ora innanzi venga fatta nessuno, in virtù di censo, concessione, franchigia, patente, grado o nascita, avrà il privilegio di non esservi soggetto e astretto come qualsivoglia altro.

5.
Tutti i privilegi, o esenzioni dall'osservanza della legge o dal corso ordinario dei procedimenti legali, per censo, concessione, franchigia, patente, grado o nascita, o luogo di residenza o di rifugio, saranno d'ora in avanti nulli e privi di effetto, e non ne dovranno più essere né creati né rinnovati.

6.
Le Rappresentanze non dovranno inframmettersi nell'applicazione delle leggi, o giudicare della persona o dei beni di alcuno per i casi non previsti da una legge già esistente, salvo il diritto di chiamare a rispondere e di punire i pubblici funzionari per aver abusato o tradito il loro ufficio.

7.
Nessun membro di qualsiasi futura Rappresentanza verrà creato esattore o tesoriere, o avrà qualsiasi altro ufficio durante la sua carica, all'infuori di quello di membro del Consiglio di Stato.

8.
Nessuna Rappresentanza potrà in guisa alcuna cedere, o concedere, o togliere qualsiasi dei fondamenti di diritto comune, di libertà o sicurezza contenuti in questa Convenzione, né potrà livellare i beni privati distruggere la proprietà, o rendere tutte le cose comuni.

VIII.
Il Consiglio di Stato, in caso di imminente pericolo o di estrema necessità, può durante ciascun intervallo convocare una Rappresentanza che subito venga eletta e si riunisca, così che le sue sessioni si prolunghino per non più di quaranta giorni, e che essa si sciolga due mesi prima del tempo designato per la riunione della successiva Rappresentanza.

IX.
Tutte le obbligazioni assunte dalla pubblica fede della nazione dovranno essere preservate dalla prossima e da tutte le future Rappresentanze, restando salvo che la prossima Rappresentanza potrà approvare o annullare, in parte o interamente, i doni in denaro fatti dall'attuale Camera dei Comuni ai propri membri, o a qualcuno dei Lords, o alle persone che a costoro attendono.

X.
Qualsiasi ufficiale o capo di qualsiasi forza di truppa in qualsiasi attuale o futura armata o guarnigione che opponga resistenza agli ordini della prossima o di qualsiasi futura Rappresentanza (salvo che non sia una Rappresentanza che espressamente violi questa Convenzione) perderà, subito dopo tale sua resistenza, in virtù di questa Convenzione, il beneficio e la protezione delle leggi del Paese, e verrà messo a morte senza pietà.

Tali cose noi proclamiamo essere essenziali per le nostre giuste libertà, e per un completo componimento delle nostre lunghe e funeste discordie. Pertanto abbiamo convenuto e risolto di mantenere e appoggiare queste certe regole di governo e quelle ad esse connesse con tutte le nostre forze, contro ogni e qualsiasi opposizione.

Dei seguenti articoli è stata avanzata la proposta di inserirli in questa Convenzione; senonché si è giudicato più opportuno, rappresentando essi i torti di maggior rilevanza, rimetterli, perché siano raddrizzati ed emendati, alla futura Rappresentanza:

1.
Non sarà in potere di essa punire o far punire qualsiasi persona per avere questa rifiutato di rispondere, nel corso di un procedimento penale, a domande che possono tornarle di pregiudizio. [...]

3.
Non sarà in suo potere mantenere in vigore o creare leggi che precludano a chicchessia il commercio d'oltremare, che sarà a tutti consentito, o di porre restrizioni al commercio sul territorio nazionale.

4.
Non sarà in suo potere mantenere in vigore tasse sulle licenze o sui commerci interni per più di venti giorni oltre l'inizio della prossima Rappresentanza, né levare imposte altrimenti che a un tasso uguale, in proporzione ai beni immobili e mobili dei cittadini, mentre tutti coloro che possiedono beni per non più di trenta sterline saranno esenti dal portare parte alcuna del carico della spesa pubblica, fermo il loro dovere di pagare le tasse per i poveri o le altre abituali tasse locali.

5.
Non sarà in suo potere mantenere in vigore o creare qualsiasi legge per la quale alcuno possa essere privato della vita, salvo che per assassinio, o per aver tentato di sopprimere con la forza questa Convenzione; dovrà, al contrario, compiere ogni possibile sforzo per introdurre pene proporzionate ai delitti, cosicché la vita le membra, le libertà e i beni delle persone non siano più, come per l'innanzi, passibili di esser loro sottratti per cagione di reati leggeri o veniali; prenderà inoltre speciale cura perché tutti vengano sottratti alla miseria e alla mendicità.

7.
Non manterrà in vigore o creerà legge alcuna che privi chiunque sia sotto processo del beneficio della testimonianza, sia a favore che a sfavore.

8.
Non manterrà in vigore il gravame e l'oppressione della decima oltre il termine della prima Rappresentanza; e a quel tempo provvederà per, e soddisferà, coloro ai quali saranno stati devoluti i beni ecclesiastici. Né dovrà costringere alcuno, che per motivi di coscienza non intenda sottostarvi, a versare denaro per il mantenimento dei pubblici ministri del culto, ma provvederà ad essi in qualche modo non oppressivo.

9.
Non manterrà in vigore né creerà alcuna legge che preveda il giudizio o la condanna alla privazione della vita, della libertà o dei beni altrimenti che per mezzo di dodici giurati del vicinato.

10.
Non manterrà in vigore o creerà alcuna legge che permetta a chicchessia di percepire più di sei sterline per cento all'anno per un prestito di denaro.

11.
Non priverà alcuno della capacità di reggere cariche nella cosa pubblica a motivo di qualsiasi opinione o pratica religiosa, ancorché contraria a quella ufficiale. [...]

Fonte: www-3.unipv.it


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Enrico Galavotti - Homolaicus - Sez. Storia - Storia moderna - Monarchie nazionali
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