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                         Il 
                          lavoro temporaneo o interinale è un rapporto 
                          di lavoro di natura temporanea che prevede la presenza 
                          di tre soggetti: il lavoratore, l'agenzia di lavoro 
                          temporaneo e l'impresa che ha bisogno di personale. 
                          Il lavoratore è assunto e retribuito dall'agenzia 
                          di lavoro temporaneo, l'azienda utilizzatrice paga all'agenzia 
                          l'ammontare della retribuzione del lavoratore più 
                          il servizio di fornitura della manodopera. 
                          L'attività di fornitura di prestazione di lavoro 
                          temporaneo può essere esercitata solo da imprese 
                          iscritte ad un apposito Albo istituito presso il Ministero 
                          del Lavoro. L'iscrizione è subordinata al possesso 
                          di una serie di requisiti a garanzia dell'affidabilità 
                          e della consistenza organizzativa ed economica delle 
                          imprese stesse. Nel lavoro temporaneo il lavoratore 
                          ha un duplice legame: con l'agenzia da cui è 
                          assunto e con l'impresa presso cui presta la sua opera. 
                          L'agenzia può assumere il lavoratore con contratto 
                          per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato 
                          (corrispondente alla durata della prestazione lavorativa 
                          presso l'impresa) o a tempo indeterminato. 
                          Nei 
                          contratti a tempo determinato, il lavoratore, svolge 
                          la propria attività sotto la direzione dell'impresa, 
                          viene però assunto e retribuito dall'agenzia 
                          di lavoro interinale con un trattamento economico e 
                          previdenziale non inferiore a quello cui hanno diritto 
                          i lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice. 
                          Nei 
                          contratti a tempo indeterminato, il lavoratore, nei 
                          periodi in cui non lavora presso un'impresa, rimane 
                          a disposizione dell'agenzia di lavoro interinale percependo 
                          comunque un'indennità mensile. 
                          Un recente contratto nazionale di lavoro ha regolamentato 
                          in modo dettagliato diritti e doveri del lavoratore 
                          assunto con contratto di lavoro temporaneo. 
                         
                          Il lavoro temporaneo o interinale è previsto 
                          per: sostituzione di lavoratori assenti, utilizzo di 
                          professionalità estranee ai normali assetti aziendali 
                          e casi da definire nei contratti collettivi nazionali 
                          di categoria. Di recente la sua possibilità di 
                          utilizzazione è stata prevista anche per il settore 
                          artigiano. 
                         
                          Il lavoro interinale è vietato per qualifiche 
                          a basso contenuto professionale, per sostituire lavoratori 
                          in sciopero, nelle unità produttive in cui nei 
                          dodici mesi precedenti ci siano stati licenziamenti 
                          collettivi riguardanti le mansioni richieste, nel caso 
                          di sospensione e/o riduzione dell'orario con ricorso 
                          alla cassa integrazione, per lavori che richiedono sorveglianza 
                          medica e per lavori particolarmente pericolosi. 
                         
                          Il lavoro interinale è particolarmente indicato 
                          per chi: 
                        
                          -  
                            Deve inserirsi nel mondo del lavoro e ha un titolo 
                            di studio o una professionalità elevata ma 
                            poca esperienza concreta.
 
                          -  
                            Per motivi personali, preferisce lavorare per brevi 
                            periodi.
 
                          - Svolge 
                            altre attività.
 
                         
                         
                          Fate attenzione alle agenzie abusive. Accertarsi 
                          sempre che la società di Lavoro Interinale sia 
                          regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro. 
                          Con la legge finanziaria relativa l'anno 2000, si sono 
                          modificati alcuni articoli della Legge 196/97 e si sono 
                          introdotti le seguenti novità per l'utilizzo 
                          del lavoro temporaneo: 
                        
                          -  
                            Utilizzo del lavoro temporaneo e limiti numerici: 
                            E' superato il divieto di utilizzare figure impiegatizie 
                            nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia. Per 
                            quanto riguarda le altre qualifiche, viene esteso 
                            a questi settori il decreto di surroga: ciò 
                            significa che se le parti non si accorderanno entro 
                            4 mesi su aree e modalità della sperimentazione, 
                            come già previsto dall'art.1, comma 3, il Ministero 
                            dovrà intervenire con un proprio decreto. Il 
                            decreto di surroga già previsto dall'art. 11 
                            della 196/97, oltre ad essere esteso, come appena 
                            visto, ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura, 
                            vede anche estesa la propria portata, nel senso che 
                            dovrà decidere non soltanto i casi in cui può 
                            essere concluso il contratto di fornitura di lavoro 
                            temporaneo, ma anche le percentuali massime di utilizzo 
                            relativamente agli occupati a tempo indeterminato.
 
                          -  
                            Qualifiche di esiguo contenuto professionale: 
                            E' superato il divieto per le qualifiche di esiguo 
                            contenuto professionale ed è sostituito da 
                            un divieto per le mansioni individuate dai CCNL di 
                            categoria che possano presentare il pericolo per la 
                            sicurezza del lavoratore o di terzi. Inoltre è 
                            stato introdotto il divieto di inquadrare il lavoratore 
                            temporaneo a livelli di inquadramento che abbiano 
                            carattere esclusivamente transitorio.
 
                          -  
                            Fondo Formazione e contributo a carico dei datori 
                            di lavoro: Il fondo per la formazione, mai decollato 
                            per i rilievi della Corte dei Conti, cambia natura 
                            giuridica: si tratterà di un fondo bilaterale 
                            appositamente costituito dalle parti stipulanti il 
                            contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura 
                            e il Ministero del lavoro eserciterà la vigilanza 
                            sulla gestione. Il contributo per la formazione, a 
                            carico dei datori di lavoro (imprese fornitrici), 
                            viene ridotto dal 5% al 4% delle retribuzioni. Si 
                            prevede in ogni caso che le somme già pagate 
                            dalle imprese fornitrici in base alla previgente normativa 
                            siano versati al nuovo Fondo.
 
                         
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