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                         Non 
                          sussiste nel nostro ordinamento legislativo una specifica 
                          disciplina in materia. Il rapporto di lavoro con contratto 
                          di collaborazione occasionale costituisce l'ambito del 
                          lavoro autonomo privo dei caratteri di abitualità 
                          e professionalità (che contraddistinguono i redditi 
                          di cui al comma 1 dell'art. 49 del citato TUIR) e privo 
                          degli elementi della continuità e della coordinazione. 
                        E' 
                          pertanto una forma di rapporto di lavoro non riconducibile 
                          alla para subordinazione e che rientra, proprio perché 
                          priva del rapporto coordinato, nel campo del lavoro 
                          autonomo quale prestazione d'opera occasionale in quanto 
                          non costituisce professione abituale. 
                        Sulla 
                          carta è ammessa anche l'ipotesi di rapporto di 
                          lavoro con contratto di collaborazione occasionale svolto 
                          nell'ambito della coordinazione funzionale del committente. 
                        La 
                          pattuizione del compenso per la prestazione in questione 
                          è demandata al rapporto tra le parti. Sul piano 
                          previdenziale tale possibile forma di rapporto di lavoro 
                          non è soggetta ad alcun obbligo. Nel rispetto 
                          delle caratteristiche che gli sono proprie non sussistono 
                          limiti all'utilizzo di tale forma di rapporto di lavoro. 
                        Anche 
                          tale possibile forma di rapporto di lavoro è 
                          assoggettata ai vincoli fiscali dati. 
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