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                         In 
                          via esemplificativa possono essere definiti collaboratori 
                          coordinati e continuativi: 
                        
                          -  
                            i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale;
 
                          -  
                            gli amministratori e i sindaci di società (quando 
                            non svolgono tale attività come professionisti 
                            abilitati da ordini professionali e coperti da cassa 
                            di assistenza);
 
                          -  
                            i professionisti con cassa previdenziale, limitatamente 
                            ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo 
                            della cassa previdenziale;
 
                          -  
                            i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie 
                            e simili, tranne i casi in cui si rientri nel "diritto 
                            di autore";
 
                          -  
                            i partecipanti a collegi e commissioni; procacciatori 
                            di affari non iscritti alla cassa commercianti;
 
                          -  
                            coloro che svolgono attività di collaborazione 
                            coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione;
 
                          -  
                            coloro che svolgono attività sportive, quando 
                            non rientrano nell'obbligo contributivo dell'ENPALS;
 
                          -  
                            pensionati che svolgono lavoro non dipendente.
 
                         
                         
                          Non possono entrare tra i collaboratori coordinati e 
                          continuativi ed essere soggetti al contributo: 
                        
                          -  
                            gli agenti e rappresentanti;
 
                          -  
                            i professionisti per attività connesse con 
                            la loro professione (ad esempio commercialisti che 
                            assumono cariche sociali di sindaco o amministratore 
                            o svolgono attività di consulenza alle imprese);
 
                          -  
                            i procacciatori di affari iscritti alla cassa commercianti; 
                            le attività del tutto occasionali.
 
                         
                         
                          La contribuzione obbligatoria 
                           Le persone che rientrano tra forme di collaborazione 
                          coordinata e continuativa sono soggette a contribuzione 
                          obbligatoria da versare all'INPS. L'Istituto Nazionale 
                          Previdenza è l'ente che raccoglie i contributi 
                          di tutte le categorie obbligate alla copertura previdenziale 
                          (artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti). L'aliquota 
                          contributiva di riferimento è il 13% per la generalità 
                          dei collaboratori. In considerazione di particolari 
                          valutazioni di carico previdenziale la aliquota viene 
                          ridotta al 10% per coloro che svolgono attività 
                          coordinata e continuativa essendo pensionati, artisti 
                          o prosecutori volontari di altre forme contributive. 
                          Di tali percentuali i due terzi è a carico del 
                          datore di lavoro e un terzo a carico del collaboratore. 
                        La 
                          iscrizione del collaboratore 
                           Il collaboratore che intende sviluppare una collaborazione 
                          coordinata e continuativa nei confronti di una azienda, 
                          si deve iscrivere all'INPS. L'iscrizione all'INPS è 
                          effettuata attraverso un modulo che raccoglie i dati 
                          del collaboratore. L'istituto di previdenza successivamente, 
                          assegna un codice identificativo personale che contraddistingue 
                          i versamenti contributivi a favore dello singolo collaboratore. 
                         
                          A differenza di ogni altra forma contributiva la azienda 
                          non deve effettuare a sua volta alcuna iscrizione agli 
                          enti previdenziali. Deve solo provvedere al pagamento 
                          dei contributi e alla fine dell'anno solare riepilogare 
                          la situazione contributiva e fiscale del dipendente 
                          con un modello (sistema GLA per INPS e 770 per le imposte). 
                          Ogni compenso percepito in denaro o in natura dal collaboratore 
                          è soggetto ad imposte e contributi. Per i rimborsi 
                          spese si fa riferimento alle regole definite per i dipendenti. 
                          L'uso della autovettura concessa dalla società 
                          al collaboratore non è oggetto di imposte se 
                          utilizzata ai soli fini della attività svolta. 
                          Se invece viene utilizzata anche per uso personale va 
                          assoggettata a contributi e imposte su valori convenzionali. 
                          Alcuni compensi sono esclusi dalla base imponibile contributiva 
                          in quanto derivanti da attività non connesse 
                          con la collaborazione coordinata e continuativa, come 
                          ad esempio i diritti di autore derivanti da opere di 
                          ingegno. 
                         
                          Fin dal 1 Gennaio 2000 tali collaboratori vanno iscritti 
                          ad INAIL, qualora la loro attività rientri tra 
                          quelle per le quali INAIL ha previsto un rischio assicurato. 
                          Obbligato ad adempiere a tale iscrizione è il 
                          datore di collaborazione, che dovrà anche effettuare 
                          la denuncia annuale delle retribuzioni e versare i relativi 
                          contributi. Anche per la contribuzione INAIL i due terzi 
                          sono a carico ditta e un terzo a carico collaboratore. 
                          Il datore di lavoro deve inoltre registrare i dati individuali 
                          del collaboratore nel libro matricola, come per tutti 
                          gli altri dipendenti. 
                          Dal 1 Gennaio 2001 è inoltre previsto che il 
                          datore di lavoro inserisca i compensi erogati e le relative 
                          trattenute sui documenti paga previsti per i collaboratori 
                          dipendenti. 
                         
                          In sintesi la figura del collaboratore coordinato e 
                          continuativo presenta dei vantaggi indubbi per la impresa, 
                          che può adottare meccanismi di flessibilità 
                          del lavoro, riduzione dei costi, elasticità di 
                          gestione. D'altro canto occorre evitare eccessi di utilizzo 
                          e confusioni di ruolo che aumenterebbero per la impresa 
                          i rischi connessi ad un contenzioso che sarebbe indubbiamente 
                          pericoloso. 
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