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                         Tra 
                          le tipologie di lavoro dipendente, il contratto di lavoro 
                          può essere a tempo indeterminato (il cosiddetto 
                          "posto fisso"), o a tempo determinato, a seconda 
                          che le parti abbiano apposto un termine finale alla 
                          durata del rapporto. 
                         
                          E' possibile stipulare un contratto a termine nei seguenti 
                          casi stabiliti dalla legge: 
                        
                          - lavori 
                            stagionali;
 
                          -  
                            sostituzione di lavoratori assenti;
 
                          -  
                            esecuzione di lavori straordinari od occasionali;
 
                          -  
                            lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze 
                            diverse, per specializzazione, a quelle usualmente 
                            impiegate limitatamente alle fasi complementari ed 
                            integrative;
 
                          -  
                            lavoratori dello spettacolo;
 
                          -  
                            dirigenti;
 
                          -  
                            lavoratori in mobilità;
 
                          -  
                            sostituzione di lavoratori tossicodipendenti in cura 
                            presso strutture;
 
                          -  
                            assunzioni in lavori che presentano delle punte stagionali;
 
                          -  
                            ipotesi contemplate nei contratti collettivi di lavoro.
 
                         
                         
                          La forma del contratto con l'apposizione del termine 
                          è priva di effetto se non risulta da atto scritto. 
                          Le recenti riforme prevedono un margine di tempo entro 
                          il quale il rapporto può proseguire senza trasformarsi 
                          automaticamente in contratto a tempo indeterminato: 
                          20 o 30 giorni per contratti stipulati inizialmente 
                          per periodi rispettivamente inferiori o superiori ai 
                          6 mesi; per il lavoratore è prevista una maggiorazione 
                          della retribuzione pari al 20% sino al 10° giorno 
                          successivo alla scadenza iniziale, ed al 40% per ogni 
                          giorno ulteriore. Il contratto viene convertito obbligatoriamente 
                          a tempo indeterminato se la prestazione lavorativa supera 
                          il 30° giorno dalla data di scadenza. Se il lavoratore 
                          viene riassunto a termine entro 10 o 20 giorni dalla 
                          scadenza di un precedente contratto a tempo determinato, 
                          rispettivamente di durata inferiore o superiore ai 6 
                          mesi, tale nuovo contratto viene a considerarsi a tempo 
                          indeterminato. 
                         
                          Il lavoratore assunto a tempo determinato ha gli stessi 
                          diritti e gli stessi obblighi degli altri colleghi. 
                          Gli spettano le ferie e la tredicesima ed ogni altro 
                          trattamento previsto per i lavoratori assunti a tempo 
                          indeterminato. Al termine del rapporto di lavoro il 
                          lavoratore ha diritto alla corresponsione del trattamento 
                          di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto 
                          stesso, pari alla liquidazione. 
                          L'estinzione naturale del contratto a tempo determinato 
                          si verifica automaticamente, con la scadenza del termine. 
                          Se il contratto non supera i 4 mesi nell'anno solare, 
                          non si perde l'iscrizione al collocamento. 
                        Riferimenti 
                          legislativi: L.196/97 art.12. 
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