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                         Gli 
                          stage o tirocini di formazione e orientamento rappresentano 
                          ormai da tempo il modo più immediato e anche 
                          più frequente per raggiungere un'impresa e quindi 
                          il mercato del lavoro. Fino al 1997, tuttavia, data 
                          dell'introduzione dell'art.18 della legge 196, meglio 
                          nota come legge Treu, mancava una normativa coerente 
                          ed esaustiva al riguardo. 
                          Con il decreto n.142, varato dal Ministero del Lavoro 
                          il 25 marzo '98, è stata poi data attuazione 
                          all'art.18 della legge 196/97 con l'introduzione di 
                          alcune importanti modifiche, quali: 
                        
                          -  
                            l'estensione della platea dei soggetti promotori anche 
                            agli enti privati senza fini di lucro;
 
                          -  
                            gli oneri burocratici a carico dei soggetti promotori;
 
                          -  
                            l'inserimento tra gli utenti anche dei disoccupati 
                            e degli inoccupati;
 
                          -  
                            l'inserimento delle Agenzie per la promozione dell'impiego 
                            e degli Uffici del Lavoro come soggetti promotori 
                            per facilitare l'ingresso in azienda di chi non ha 
                            lavoro.
 
                         
                        Il 
                          tirocinio formativo, quale strumento per l'acquisizione 
                          di un'esperienza professionale pratica, si rivolge a 
                          soggetti che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico 
                          e può essere utilizzato anche per consentire 
                          agli individui in cerca di occupazione di rientrare 
                          nel mondo del lavoro. Si rivolge anche a cittadini di 
                          stati membri della comunità europea o a cittadini 
                          extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità. 
                          Il tirocinante è un ospite e come tale deve adeguarsi 
                          alle regole dell'azienda che lo accoglie, rispettandone 
                          le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui 
                          luoghi di lavoro.I tirocini attivati ai sensi dell'art.18 
                          L.196/97 hanno comunque valore di credito formativo, 
                          se certificati dall'ente promotore. 
                        Gli 
                          enti promotori individuati dal regolamento sono le agenzie 
                          regionali per l'impiego e sezioni circoscrizionali per 
                          l'impiego, le direzioni provinciali del lavoro, le università, 
                          i provveditorati agli studi, le scuole statali, quelle 
                          private parificate, i centri di formazione e/o orientamento 
                          pubblici o convenzionati, le comunità terapeutiche 
                          e cooperative sociali, i servizi di inserimento lavorativo 
                          per disabili ed infine le istituzioni formative private, 
                          senza fini di lucro.  
                          Ai soggetti promotori spetta l'onere di assicurare i 
                          tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL 
                          oltre che per la responsabilità civile verso 
                          terzi e su di loro ricade la responsabilità di 
                          elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente 
                          le modalità di attuazione dello stage. Nell'elaborazione 
                          di questo progetto i soggetti promotori godono di un'ampia 
                          discrezionalità. I rapporti tra soggetti promotori 
                          e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni 
                          che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio. 
                        I 
                          soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti a favorire 
                          l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro. 
                          Dovrebbero, inoltre, garantire la presenza di un tutore 
                          come responsabile didattico-organizzativo delle attività. 
                          Non configurandosi come rapporto di lavoro, il tirocinio 
                          formativo non comporta l'obbligo, a carico del soggetto 
                          ospitante, di pagare retribuzioni o contribuzioni al 
                          tirocinante. Per le aziende che impegnano giovani provenienti 
                          da regioni del sud Italia è possibile ottenere 
                          il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari 
                          sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del 
                          tirocinante.Per quanto attiene la durata massima dei 
                          tirocini formativi, la legge fissa il limite in 4 mesi 
                          per gli studenti della scuola secondaria superiore, 
                          in 6 mesi per gli allievi degli istituti professionali 
                          di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività 
                          formative post-diploma o post-laurea e i disoccupati/inoccupati, 
                          in 12 mesi per gli studenti universitari e per i soggetti 
                          svantaggiati ed in 24 mesi per i portatori di handicap. 
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